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Termine · Rischi Specifici

Rischio Chimico

Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il rischio chimico

Il rischio chimico è disciplinato dal Titolo IX, Capo I (artt. 221-232) del D.Lgs. 81/08 e riguarda tutti gli agenti chimici pericolosi presenti durante il lavoro, sotto qualsiasi forma. Sono considerati pericolosi sia gli agenti classificati come tali secondo il Regolamento CLP, sia quelli che, pur non classificati, possono comportare un rischio per la sicurezza o la salute in ragione delle loro proprietà o delle modalità d’uso. Il datore di lavoro deve preliminarmente individuare la presenza di tali agenti e poi valutarne il rischio nell’ambito del DVR.

La valutazione del rischio (art. 223)

La valutazione, prevista dall’art. 223, considera in particolare:

  • le proprietà pericolose delle sostanze e miscele, desunte dalle Schede Dati di Sicurezza (SDS) redatte secondo i regolamenti REACH e CLP;
  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • le circostanze in cui viene svolto il lavoro e i quantitativi impiegati;
  • i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici;
  • gli effetti delle misure preventive e protettive adottate;
  • le conclusioni della sorveglianza sanitaria già disponibili.

La norma distingue il rischio «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute», che consente misure di prevenzione semplificate, dai rischi superiori, per i quali si applicano misure specifiche, sorveglianza sanitaria e, nei casi previsti, la cartella sanitaria e di rischio.

La gerarchia delle misure

Le misure di prevenzione e protezione seguono una precisa gerarchia (art. 224 e 225): in primo luogo l’eliminazione o sostituzione dell’agente pericoloso con uno meno pericoloso; poi le misure tecniche e organizzative (sistemi chiusi, aspirazione localizzata, riduzione del numero di esposti e dei tempi di esposizione); le misure di protezione collettiva alla fonte; e, come ultima istanza, i DPI specifici. Vanno inoltre predisposte procedure per gli incidenti e le emergenze.

Domande frequenti

Cos’è un agente chimico pericoloso?

Un agente classificato come pericoloso secondo il Regolamento CLP oppure che, pur non classificato, può comportare un rischio per la sicurezza o la salute in ragione delle sue proprietà o delle modalità d’uso.

Come si valuta il rischio chimico?

Considerando proprietà pericolose (dalle SDS), livello, tipo e durata dell’esposizione, circostanze d’uso, valori limite e misure adottate, secondo l’art. 223, e formalizzando l’esito nel DVR.

Cosa significa rischio «basso e irrilevante»?

È la soglia che, se rispettata, consente di adottare misure di prevenzione semplificate; al di sopra di essa scattano misure specifiche e, quando previsto, la sorveglianza sanitaria.

Qual è la priorità delle misure di prevenzione?

Prima l’eliminazione o sostituzione dell’agente, poi le misure tecniche e organizzative, quindi la protezione collettiva e, solo come ultima istanza, i DPI specifici.

La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria per il rischio chimico?

No. È obbligatoria quando il rischio supera la soglia del «basso e irrilevante per la salute» o nei casi specificamente previsti dalla normativa.

Riferimenti normativi

  • Art. 223 D.Lgs. 81/08
  • Art. 224 D.Lgs. 81/08
  • Art. 225 D.Lgs. 81/08
  • Regolamento REACH (CE 1907/2006)
  • Regolamento CLP (CE 1272/2008)

Sinonimi

Agenti chimici pericolosi, Rischio da sostanze chimiche

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