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Termine · Rischi

Rischio cancerogeno

Il rischio cancerogeno è l’esposizione ad agenti capaci di provocare il cancro o di aumentarne l’incidenza. È disciplinato dal Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, che impone di sostituire o ridurre al minimo l’esposizione, in sistema chiuso ove tecnicamente possibile, con valori limite, sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Definizione e classificazione

Gli artt. 233-245 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. L’art. 234 definisce cancerogeno la sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP, nonché le sostanze, miscele e processi indicati nell’Allegato XLII (es. produzione di auramina, lavori che espongono a IPA, polveri di legno duro). Dal 2019-2020 il campo si è esteso anche agli agenti reprotossici in attuazione delle direttive europee di aggiornamento.

Gerarchia delle misure (art. 235)

La logica del Capo II è rigorosamente preventiva e segue una gerarchia stringente:

PrioritàMisura (art. 235-237)
1Sostituzione dell’agente cancerogeno con uno non/meno pericoloso, se tecnicamente possibile
2Utilizzo in sistema chiuso, se la sostituzione non è praticabile
3Riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile
4Misure tecniche, organizzative e DPI; limitazione del numero di esposti

Per diversi agenti l’Allegato XLIII fissa valori limite di esposizione professionale che non devono essere superati. La valutazione (art. 236) deve stimare l’esposizione e definire le misure; va aggiornata a ogni modifica rilevante.

Sorveglianza sanitaria, registro e tracciabilità

I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242) e iscritti nel registro di esposizione tenuto e aggiornato dal medico competente (art. 243), con comunicazione all’INAIL e all’organo di vigilanza. La documentazione e la cartella sanitaria e di rischio si conservano per i lunghi periodi previsti (almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione), data la latenza dei tumori professionali. Coerenza tra agenti effettivamente impiegati (desunti dalle schede dati di sicurezza), esiti del monitoraggio e nominativi iscritti è essenziale in caso di ispezione.

Domande frequenti

Cosa si intende per agente cancerogeno?

Una sostanza o miscela classificata cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP, oltre alle sostanze, miscele e processi elencati nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 (art. 234).

Qual è la prima misura contro il rischio cancerogeno?

La sostituzione dell’agente cancerogeno con uno non pericoloso o meno pericoloso, se tecnicamente possibile; solo se non praticabile si ricorre al sistema chiuso e alla riduzione al minimo dell’esposizione (art. 235).

Esistono valori limite per gli agenti cancerogeni?

Sì. Per diversi agenti l’Allegato XLIII fissa valori limite di esposizione professionale che non devono essere superati, integrati dalla riduzione al più basso livello tecnicamente possibile.

Gli esposti a cancerogeni vanno iscritti in un registro?

Sì. L’art. 243 prevede il registro di esposizione, tenuto e aggiornato dal medico competente, con comunicazione dei dati all’INAIL e all’organo di vigilanza.

Per quanto si conserva la documentazione sanitaria?

Le cartelle e le annotazioni vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, in ragione della lunga latenza dei tumori professionali.

Riferimenti normativi

  • Art. 234 D.Lgs. 81/08
  • Art. 235 D.Lgs. 81/08
  • Art. 242 D.Lgs. 81/08
  • Art. 243 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XLII D.Lgs. 81/08

Sinonimi

agenti cancerogeni, carcinogeni, rischio cancerogeno mutageno

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