Definizione e classificazione
Gli artt. 233-245 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. L’art. 234 definisce cancerogeno la sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP, nonché le sostanze, miscele e processi indicati nell’Allegato XLII (es. produzione di auramina, lavori che espongono a IPA, polveri di legno duro). Dal 2019-2020 il campo si è esteso anche agli agenti reprotossici in attuazione delle direttive europee di aggiornamento.
Gerarchia delle misure (art. 235)
La logica del Capo II è rigorosamente preventiva e segue una gerarchia stringente:
| Priorità | Misura (art. 235-237) |
|---|---|
| 1 | Sostituzione dell’agente cancerogeno con uno non/meno pericoloso, se tecnicamente possibile |
| 2 | Utilizzo in sistema chiuso, se la sostituzione non è praticabile |
| 3 | Riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile |
| 4 | Misure tecniche, organizzative e DPI; limitazione del numero di esposti |
Per diversi agenti l’Allegato XLIII fissa valori limite di esposizione professionale che non devono essere superati. La valutazione (art. 236) deve stimare l’esposizione e definire le misure; va aggiornata a ogni modifica rilevante.
Sorveglianza sanitaria, registro e tracciabilità
I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242) e iscritti nel registro di esposizione tenuto e aggiornato dal medico competente (art. 243), con comunicazione all’INAIL e all’organo di vigilanza. La documentazione e la cartella sanitaria e di rischio si conservano per i lunghi periodi previsti (almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione), data la latenza dei tumori professionali. Coerenza tra agenti effettivamente impiegati (desunti dalle schede dati di sicurezza), esiti del monitoraggio e nominativi iscritti è essenziale in caso di ispezione.
Domande frequenti
Cosa si intende per agente cancerogeno?
Una sostanza o miscela classificata cancerogena di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP, oltre alle sostanze, miscele e processi elencati nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/08 (art. 234).
Qual è la prima misura contro il rischio cancerogeno?
La sostituzione dell’agente cancerogeno con uno non pericoloso o meno pericoloso, se tecnicamente possibile; solo se non praticabile si ricorre al sistema chiuso e alla riduzione al minimo dell’esposizione (art. 235).
Esistono valori limite per gli agenti cancerogeni?
Sì. Per diversi agenti l’Allegato XLIII fissa valori limite di esposizione professionale che non devono essere superati, integrati dalla riduzione al più basso livello tecnicamente possibile.
Gli esposti a cancerogeni vanno iscritti in un registro?
Sì. L’art. 243 prevede il registro di esposizione, tenuto e aggiornato dal medico competente, con comunicazione dei dati all’INAIL e all’organo di vigilanza.
Per quanto si conserva la documentazione sanitaria?
Le cartelle e le annotazioni vanno conservate per almeno quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione, in ragione della lunga latenza dei tumori professionali.
Riferimenti normativi
- Art. 234 D.Lgs. 81/08
- Art. 235 D.Lgs. 81/08
- Art. 242 D.Lgs. 81/08
- Art. 243 D.Lgs. 81/08
- Allegato XLII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
agenti cancerogeni, carcinogeni, rischio cancerogeno mutageno
Link correlati
- Registro cancerogeni(glossario)
- Rischio amianto(glossario)
- Scheda dati di sicurezza SDS(glossario)
- Regolamento CLP(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
Rischio mutageno
Il rischio mutageno è l’esposizione ad agenti capaci di indurre mutazioni ereditarie nelle cellule. Dal D.Lgs. 44/2020 il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 disciplina congiuntamente agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici: la valutazione, la riduzione dell’esposizione, il registro degli esposti e la sorveglianza sanitaria seguono le stesse regole.
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Rischio IPA
Il rischio IPA è l’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici, contaminanti generati da combustioni incomplete e presenti in fumi di saldatura, bitumi caldi, gas di scarico e fuliggine. Molti IPA sono cancerogeni: la valutazione e la gestione seguono il Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/08 sugli agenti cancerogeni e mutageni.
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Rischio sostanze pericolose
Il rischio da sostanze pericolose deriva dall’uso o dalla presenza di agenti chimici e miscele classificati pericolosi per salute, sicurezza o ambiente. È disciplinato dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232), che impone la valutazione del rischio chimico, misure di prevenzione e, oltre la soglia di rischio “non irrilevante”, sorveglianza sanitaria.
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.