La Scheda Dati di Sicurezza (SDS, già nota come MSDS) è il documento informativo che accompagna sostanze e miscele pericolose lungo la catena di fornitura. È disciplinata dal Regolamento REACH (art. 31 e Allegato II), che il fornitore deve aggiornare in funzione delle revisioni dell'Allegato II. La SDS deve essere fornita gratuitamente all'utilizzatore professionale, in lingua italiana e in forma cartacea o elettronica, al più tardi alla prima fornitura.
La scheda è strutturata in 16 sezioni obbligatorie e in ordine fisso: 1) identificazione della sostanza/miscela e del fornitore; 2) identificazione dei pericoli; 3) composizione/informazioni sugli ingredienti; 4) misure di primo soccorso; 5) misure antincendio; 6) misure in caso di rilascio accidentale; 7) manipolazione e immagazzinamento; 8) controllo dell'esposizione/protezione individuale (con i valori limite e i DPI raccomandati); 9) proprietà fisiche e chimiche; 10) stabilità e reattività; 11) informazioni tossicologiche; 12) informazioni ecologiche; 13) smaltimento; 14) trasporto; 15) informazioni sulla regolamentazione; 16) altre informazioni. Per le sostanze pericolose registrate in quantità rilevanti possono essere allegati gli scenari d'esposizione (SDS estesa, eSDS).
La SDS è la fonte informativa primaria per la valutazione del rischio chimico nel DVR: dalla sezione 2 si ricavano classificazione e indicazioni di pericolo, dalla sezione 8 i valori limite e i dispositivi di protezione individuale, dalle sezioni 4-7 le procedure operative e di emergenza. Il datore di lavoro deve conservare le schede aggiornate, renderle accessibili ai lavoratori e tenerne conto nella scelta delle misure di prevenzione. Una SDS obsoleta o incompleta è un indicatore di rischio gestionale tipicamente rilevato in sede ispettiva.
Riferimenti normativi
- Regolamento REACH (CE 1907/2006), art. 31 e Allegato II
- Regolamento CLP (CE 1272/2008)
- Art. 223 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
SDS, MSDS, Safety Data Sheet, Scheda di sicurezza
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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Registro cancerogeni
Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è il documento, previsto dall’art. 243, in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente e, ove noto, il valore dell’esposizione. È istituito e aggiornato dal medico competente e trasmesso a INAIL e organi di vigilanza.
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Scheda dati di sicurezza SDS
La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento, previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH e dall’Allegato II, con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e gestione delle emergenze di sostanze e miscele pericolose. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie ed è la base per la valutazione del rischio chimico nel DVR.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).