L'art. 268 del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in funzione del rischio di infezione. Il gruppo 1 comprende agenti che presentano poche probabilità di causare malattie nei soggetti umani. Il gruppo 2 include agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con scarse probabilità di propagarsi nella comunità e per i quali sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Il gruppo 3 raccoglie agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con possibilità di propagazione nella comunità ma per i quali esistono in genere efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Il gruppo 4 è il più pericoloso: agenti che provocano malattie gravi, presentano elevato rischio di propagazione nella comunità e per i quali normalmente non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. L'elenco ufficiale degli agenti classificati nei gruppi 2, 3 e 4 è riportato nell'Allegato XLVI, periodicamente aggiornato per recepire le direttive europee.
La classificazione guida la scelta delle misure di contenimento: l'Allegato XLVII stabilisce i livelli di biosicurezza per laboratori e processi industriali, mentre l'Allegato XLVIII riguarda gli impianti per animali e i processi industriali. Maggiore è il gruppo, più stringenti sono le barriere fisiche, i requisiti dei locali, le procedure di decontaminazione e l'uso di DPI. Per gli agenti dei gruppi 3 e 4 scattano inoltre obblighi rafforzati di comunicazione, autorizzazione e registrazione degli esposti.
Riferimenti normativi
- Art. 268 D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVI D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
gruppi di rischio biologico, gruppi 1-4 agenti biologici
Link correlati
- Agente biologico(glossario)
- Registro degli esposti biologici(glossario)
- Rischio biologico(glossario)
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).