Cosa introduce il D.M. 132/2024
Il D.M. 132/2024 attua l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e rende obbligatoria, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89. Restano esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III. La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Punteggio, decurtazioni e soglia critica
La patente parte da una dotazione iniziale di 30 crediti e può arrivare fino a 100 sommando incrementi per anzianità d’iscrizione, investimenti e formazione. I crediti sono decurtati con provvedimento definitivo a seguito di infortuni gravi e violazioni accertate dagli organi di vigilanza.
| Evento | Effetto sui crediti |
|---|---|
| Dotazione iniziale | 30 crediti |
| Crediti aggiuntivi (anzianità, formazione, OT23, SGSL) | fino a +70 |
| Infortunio con inabilità permanente | fino a -15 |
| Infortunio mortale per violazioni | fino a -20 |
| Soglia operativa minima | sotto 15 crediti: divieto nei cantieri > 500.000 € |
Come si richiede e cosa si rischia
La domanda è telematica sul portale dell’INL: ci si autentica con SPID o CIE e si rende la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti (iscrizione alla CCIAA, DURC in corso di validità, DVR adottato, DURF, formazione e designazione di RSPP, addetti emergenza e medico competente ove obbligatori). Il rilascio è in tempo reale. La mancanza della patente, ove richiesta, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 €) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.
Domande frequenti
Chi deve possedere la patente a crediti?
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (art. 89). Sono esclusi chi effettua sole forniture o prestazioni intellettuali e chi possiede l’attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.
Con quanti crediti si parte?
La dotazione iniziale è di 30 crediti, incrementabili fino a 100 con anzianità d’iscrizione, formazione, investimenti in sicurezza e adozione di SGSL o modello OT23.
Cosa succede sotto i 15 crediti?
Scatta il divieto di operare nei cantieri di valore superiore a 500.000 €. È possibile recuperare crediti tramite formazione mirata e assenza di violazioni nel tempo.
Come si richiede la patente?
In via telematica sul portale dell’INL, con autenticazione SPID o CIE e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti (CCIAA, DURC, DVR, formazione, nomine). Il rilascio è in tempo reale.
Quali sanzioni per chi opera senza patente?
Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 €, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
Riferimenti normativi
- Art. 27 D.Lgs. 81/08
- Art. 89 D.Lgs. 81/08
- D.M. 132/2024
Link correlati
- Glossario: Patente a crediti(glossario)
- Guida: come richiederla(guida)
- Glossario: DURC(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.
- Termine
CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.