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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

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Patente a crediti per cantieri: cosa cambia con il D.M. 132/2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri devono possedere la patente a crediti (D.M. 132/2024, attuativo dell’art. 27 D.Lgs. 81/08): si parte da 30 crediti, decurtabili per le violazioni gravi; sotto i 15 scatta il divieto di operare nei cantieri di valore superiore a 500.000 €.

Aggiornato il 2026-06-21 · Redazione 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cosa introduce il D.M. 132/2024

Il D.M. 132/2024 attua l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e rende obbligatoria, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89. Restano esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni intellettuali (es. ingegneri, architetti) e le imprese in possesso dell’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III. La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Punteggio, decurtazioni e soglia critica

La patente parte da una dotazione iniziale di 30 crediti e può arrivare fino a 100 sommando incrementi per anzianità d’iscrizione, investimenti e formazione. I crediti sono decurtati con provvedimento definitivo a seguito di infortuni gravi e violazioni accertate dagli organi di vigilanza.

EventoEffetto sui crediti
Dotazione iniziale30 crediti
Crediti aggiuntivi (anzianità, formazione, OT23, SGSL)fino a +70
Infortunio con inabilità permanentefino a -15
Infortunio mortale per violazionifino a -20
Soglia operativa minimasotto 15 crediti: divieto nei cantieri > 500.000 €

Come si richiede e cosa si rischia

La domanda è telematica sul portale dell’INL: ci si autentica con SPID o CIE e si rende la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti (iscrizione alla CCIAA, DURC in corso di validità, DVR adottato, DURF, formazione e designazione di RSPP, addetti emergenza e medico competente ove obbligatori). Il rilascio è in tempo reale. La mancanza della patente, ove richiesta, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (minimo 6.000 €) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi.

Domande frequenti

Chi deve possedere la patente a crediti?

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (art. 89). Sono esclusi chi effettua sole forniture o prestazioni intellettuali e chi possiede l’attestazione SOA pari o superiore alla III classifica.

Con quanti crediti si parte?

La dotazione iniziale è di 30 crediti, incrementabili fino a 100 con anzianità d’iscrizione, formazione, investimenti in sicurezza e adozione di SGSL o modello OT23.

Cosa succede sotto i 15 crediti?

Scatta il divieto di operare nei cantieri di valore superiore a 500.000 €. È possibile recuperare crediti tramite formazione mirata e assenza di violazioni nel tempo.

Come si richiede la patente?

In via telematica sul portale dell’INL, con autenticazione SPID o CIE e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti (CCIAA, DURC, DVR, formazione, nomine). Il rilascio è in tempo reale.

Quali sanzioni per chi opera senza patente?

Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 €, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

Riferimenti normativi

  • Art. 27 D.Lgs. 81/08
  • Art. 89 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 132/2024

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