Cos’è la patente a crediti
La patente a crediti è lo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi introdotto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08 (come riscritto dal D.L. 19/2024) e disciplinato in dettaglio dal D.M. 132/2024. È obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per chi opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV. Ne sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Si richiede esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Requisiti e funzionamento a crediti
Per ottenere la patente l’impresa o il lavoratore autonomo deve dichiarare il possesso di una serie di requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimenti formativi dei datori di lavoro e dei lavoratori, DURC in corso di validità, DVR (per i soggetti obbligati), DURC di congruità ove previsto e designazione del RSPP.
La patente è attribuita con una dotazione iniziale di 30 crediti, incrementabile fino a 100 in funzione di storicità, investimenti e assenza di provvedimenti. I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi connessi a violazioni e infortuni:
| Evento | Decurtazione indicativa |
|---|---|
| Infortunio mortale con responsabilità datoriale | fino a 20 crediti |
| Infortunio con inabilità permanente | fino a 15 crediti |
| Violazioni gravi (allegato I D.Lgs. 81/08) | da 1 a 10 crediti |
Soglia minima e recupero
Scesa sotto i 15 crediti, l’impresa non può operare nei cantieri, salvo il completamento delle attività in corso da oltre il 30%. I crediti possono essere reintegrati con la frequenza di corsi e l’adozione di modelli organizzativi, oppure recuperati nel tempo in assenza di nuove violazioni. La verifica della patente compete al committente e al coordinatore, oltre che agli organi di vigilanza, che possono sospendere l’attività in caso di carenza.
Domande frequenti
Chi deve avere la patente a crediti?
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi chi effettua sole forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con SOA di classifica pari o superiore alla III.
Quanti crediti ha la patente all’inizio?
La dotazione iniziale è di 30 crediti, incrementabili fino a 100 in base a storicità, investimenti in sicurezza e assenza di provvedimenti, e decurtabili in caso di violazioni o infortuni con responsabilità accertata.
Cosa succede sotto i 15 crediti?
Sotto la soglia di 15 crediti l’impresa non può operare in cantiere, salvo il completamento delle attività già eseguite per oltre il 30%. I crediti possono essere reintegrati con formazione e modelli organizzativi.
Come si richiede la patente?
Esclusivamente in via telematica sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dichiarando il possesso dei requisiti previsti (CCIAA, DURC, DVR, formazione, designazione RSPP).
Chi verifica la patente in cantiere?
Il committente e il coordinatore prima dell’affidamento dei lavori, oltre agli organi di vigilanza, che possono sospendere l’attività in assenza della patente o in caso di crediti insufficienti.
Riferimenti normativi
- Art. 27 D.Lgs. 81/08
- D.L. 19/2024
- D.M. 132/2024
Sinonimi
Patente cantieri, Qualificazione imprese edili
Link correlati
- Gestione patente a crediti(servizio)
- Guida pratica patente a crediti(news)
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro(glossario)
- DURC(glossario)
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- Termine
Patente a crediti (cantieri)
Sistema di qualificazione a punti, rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per operare nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 D.Lgs. 81/08).
- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.