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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Edilizia

Patente a Crediti per i Cantieri

La patente a crediti è il sistema di qualificazione obbligatorio, in vigore dal 1° ottobre 2024, per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Si richiede telematicamente all’Ispettorato del Lavoro, parte da 30 crediti e si perde sotto la soglia minima per le violazioni accertate (art. 27 D.Lgs. 81/08, D.M. 132/2024).

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è la patente a crediti

La patente a crediti è lo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi introdotto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/08 (come riscritto dal D.L. 19/2024) e disciplinato in dettaglio dal D.M. 132/2024. È obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per chi opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV. Ne sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Si richiede esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Requisiti e funzionamento a crediti

Per ottenere la patente l’impresa o il lavoratore autonomo deve dichiarare il possesso di una serie di requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimenti formativi dei datori di lavoro e dei lavoratori, DURC in corso di validità, DVR (per i soggetti obbligati), DURC di congruità ove previsto e designazione del RSPP.

La patente è attribuita con una dotazione iniziale di 30 crediti, incrementabile fino a 100 in funzione di storicità, investimenti e assenza di provvedimenti. I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi connessi a violazioni e infortuni:

EventoDecurtazione indicativa
Infortunio mortale con responsabilità datorialefino a 20 crediti
Infortunio con inabilità permanentefino a 15 crediti
Violazioni gravi (allegato I D.Lgs. 81/08)da 1 a 10 crediti

Soglia minima e recupero

Scesa sotto i 15 crediti, l’impresa non può operare nei cantieri, salvo il completamento delle attività in corso da oltre il 30%. I crediti possono essere reintegrati con la frequenza di corsi e l’adozione di modelli organizzativi, oppure recuperati nel tempo in assenza di nuove violazioni. La verifica della patente compete al committente e al coordinatore, oltre che agli organi di vigilanza, che possono sospendere l’attività in caso di carenza.

Domande frequenti

Chi deve avere la patente a crediti?

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Sono esclusi chi effettua sole forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con SOA di classifica pari o superiore alla III.

Quanti crediti ha la patente all’inizio?

La dotazione iniziale è di 30 crediti, incrementabili fino a 100 in base a storicità, investimenti in sicurezza e assenza di provvedimenti, e decurtabili in caso di violazioni o infortuni con responsabilità accertata.

Cosa succede sotto i 15 crediti?

Sotto la soglia di 15 crediti l’impresa non può operare in cantiere, salvo il completamento delle attività già eseguite per oltre il 30%. I crediti possono essere reintegrati con formazione e modelli organizzativi.

Come si richiede la patente?

Esclusivamente in via telematica sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dichiarando il possesso dei requisiti previsti (CCIAA, DURC, DVR, formazione, designazione RSPP).

Chi verifica la patente in cantiere?

Il committente e il coordinatore prima dell’affidamento dei lavori, oltre agli organi di vigilanza, che possono sospendere l’attività in assenza della patente o in caso di crediti insufficienti.

Riferimenti normativi

  • Art. 27 D.Lgs. 81/08
  • D.L. 19/2024
  • D.M. 132/2024

Sinonimi

Patente cantieri, Qualificazione imprese edili

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