Il sorvegliante, comunemente chiamato "uomo all'imbocco" o attendente esterno (in inglese attendant o hole watch), è la figura che presidia l'accesso a uno spazio confinato dall'esterno per l'intera durata delle attività. La sua presenza continua è un cardine delle procedure di sicurezza richieste dall'art. 66 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 3 del D.P.R. 177/2011, che impone la sorveglianza continua delle attività in questi ambienti.
Il compito del sorvegliante è triplice. Mantiene un contatto costante (verbale, visivo o tramite sistemi di comunicazione dedicati) con gli operatori all'interno, in modo da rilevarne tempestivamente difficoltà o malori. Vigila sulle condizioni esterne e interne, controllando la strumentazione di monitoraggio dell'atmosfera e impedendo l'ingresso a persone non autorizzate. In caso di emergenza, attiva immediatamente la procedura di allarme e di recupero predisposta, richiamando i soccorsi qualificati.
La regola assoluta è che il sorvegliante non abbandona mai la postazione e non entra mai nello spazio confinato per soccorrere, neppure di fronte a un collega in difficoltà: l'ingresso istintivo del soccorritore non protetto è la prima causa di infortuni plurimi mortali. Il recupero deve avvenire, ove possibile, dall'esterno mediante i sistemi predisposti (treppiede, argano di recupero, imbracatura), o da parte di squadre di emergenza dotate di autorespiratore. Il sorvegliante deve essere adeguatamente formato e addestrato sulla procedura di emergenza, conoscere i rischi specifici dell'ambiente e avere a disposizione i mezzi per allertare i soccorsi.
Riferimenti normativi
- Art. 66 D.Lgs. 81/08
- Art. 3 D.P.R. 177/2011
- Art. 43-46 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Uomo all’imbocco, Attendente esterno, Hole watch, Attendant
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Piano di emergenza e recupero
Procedura, predisposta prima dell'ingresso in spazio confinato o in quota, che definisce come allertare i soccorsi e recuperare rapidamente un lavoratore in difficoltà senza esporre i soccorritori.
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RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.