Il SARS-CoV-2 è il coronavirus responsabile della malattia COVID-19, trasmesso prevalentemente per via respiratoria attraverso droplet e aerosol. Negli ambienti di lavoro la sua gestione richiede una distinzione importante: per la generalità delle attività il contagio è inquadrato come rischio biologico generico di natura non professionale, riconducibile alla sanità pubblica, mentre per le attività in cui l'esposizione all'agente è connessa direttamente alla mansione (sanità, assistenza, laboratori) si configura un'esposizione professionale ad agente biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08.
Sul piano normativo il SARS-CoV-2 è stato inserito tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, nel gruppo 3, in recepimento delle direttive europee di aggiornamento dell'elenco. Per le attività a esposizione professionale ciò comporta valutazione del rischio specifica, misure di contenimento, procedure, DPI e sorveglianza sanitaria. Va inoltre ricordato che, in base alla normativa INAIL, il contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è stato trattato come infortunio sul lavoro.
Le misure di prevenzione consolidate restano un riferimento utile anche in fase non emergenziale e vanno calibrate sull'effettivo livello di rischio: ricambio e qualità dell'aria con manutenzione degli impianti di ventilazione, igiene delle mani e delle superfici, gestione dei casi sintomatici, organizzazione degli spazi e, dove indicato, protezione delle vie respiratorie. L'aggiornamento del DVR e il coinvolgimento di medico competente e RLS consentono di mantenere proporzionate ed efficaci le misure rispetto all'evoluzione del quadro epidemiologico.
Riferimenti normativi
- Titolo X D.Lgs. 81/08
- Allegato XLVI D.Lgs. 81/08
- Art. 42 D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020)
Sinonimi
COVID-19 sul lavoro, coronavirus ambienti di lavoro, SARS-CoV-2
Link correlati
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).