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Termine · Rischi Specifici

Rischio Rumore

Il rischio rumore è un rischio fisico da esposizione professionale al rumore, disciplinato dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08. Si valuta confrontando l’esposizione giornaliera (LEX,8h) e la pressione di picco con i valori inferiori e superiori di azione e con i valori limite, da cui dipendono gli obblighi del datore di lavoro.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il rischio rumore

Il rischio rumore è uno dei rischi da agenti fisici disciplinati dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, e in particolare dal Capo II (artt. 187-198). Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, attraverso due grandezze: il livello di esposizione giornaliera (LEX,8h), riferito a una giornata lavorativa di 8 ore, e la pressione acustica di picco (ppeak). L’esposizione prolungata a livelli elevati può causare ipoacusia da rumore, una delle malattie professionali più diffuse e irreversibili.

La valutazione, di norma supportata da misurazioni fonometriche eseguite da personale qualificato, è parte integrante del DVR e va aggiornata quando cambiano lavorazioni, attrezzature o organizzazione.

Valori di azione e valori limite (art. 189)

La norma fissa soglie a cui sono associati obblighi crescenti:

SogliaLEX,8hPicco (ppeak)Obblighi principali
Valori inferiori di azione80 dB(A)135 dB(C)Informazione/formazione, DPI uditivi a disposizione, sorveglianza sanitaria su richiesta
Valori superiori di azione85 dB(A)137 dB(C)Uso obbligatorio dei DPI uditivi, programma di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria, segnalazione delle aree
Valori limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabili (valutati tenendo conto dell’attenuazione dei DPI)

I valori limite si considerano tenendo conto dell’attenuazione offerta dai DPI uditivi; i valori di azione, invece, senza tale attenuazione.

Misure di prevenzione

Le misure seguono il principio di priorità: prima la riduzione del rumore alla fonte (scelta di attrezzature meno rumorose, interventi tecnici e organizzativi, manutenzione), poi la protezione collettiva (insonorizzazione, schermature, separazione delle sorgenti) e infine i DPI uditivi (cuffie, inserti), obbligatori al superamento dei valori superiori di azione. Al superamento delle soglie scattano inoltre la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la formazione mirate e la delimitazione e segnalazione delle aree a rischio.

Domande frequenti

Quali sono i valori di azione per il rumore?

I valori inferiori di azione sono 80 dB(A) di LEX,8h e 135 dB(C) di picco; i valori superiori sono 85 dB(A) e 137 dB(C). I valori limite, non superabili, sono 87 dB(A) e 140 dB(C).

Quando i DPI uditivi diventano obbligatori?

Al superamento dei valori superiori di azione (85 dB(A) o 137 dB(C) di picco) l’uso dei DPI uditivi è obbligatorio; tra i valori inferiori e superiori vanno messi a disposizione.

La sorveglianza sanitaria è sempre prevista per il rumore?

È obbligatoria al superamento dei valori superiori di azione ed è effettuata su richiesta del lavoratore (o se il medico la ritiene opportuna) già al superamento dei valori inferiori.

Come si misura l’esposizione al rumore?

Di norma con misurazioni fonometriche eseguite da personale qualificato, calcolando il livello di esposizione giornaliera LEX,8h e la pressione di picco; l’esito è riportato nel DVR.

I valori limite si possono superare se si usano i DPI?

No. I valori limite (87 dB(A) / 140 dB(C)) non possono mai essere superati a livello dell’orecchio del lavoratore, pur tenendo conto dell’attenuazione offerta dai DPI.

Riferimenti normativi

  • Art. 188 D.Lgs. 81/08
  • Art. 189 D.Lgs. 81/08
  • Art. 190 D.Lgs. 81/08
  • Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Esposizione al rumore, Rischio acustico

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