Le opere provvisionali sono tutte le strutture o gli apprestamenti di carattere temporaneo realizzati in cantiere per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, destinati a essere smontati una volta esaurita la loro funzione. Rientrano in questa categoria i ponteggi fissi e mobili, le puntellazioni, le casseforme e le centine, i parapetti e i sottoponti, le andatoie e le passerelle, le opere di sostegno e contenimento degli scavi, i ponti su cavalletti e le scale di servizio.
La disciplina si trova nel Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/08, con un articolato corpo di prescrizioni tecniche contenute negli allegati: l'Allegato XVIII detta le regole per la viabilità, i ponteggi e le opere provvisionali in genere; gli Allegati XIX, XX, XXI e XXII riguardano specificamente la verifica dei ponteggi metallici, i loro autorizzazioni e schemi. Le opere provvisionali devono essere progettate, costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi previsti e da garantire stabilità e protezione contro la caduta dall'alto.
La corretta gestione delle opere provvisionali è cruciale perché molte di esse, a partire dai ponteggi, servono proprio a prevenire le cadute dall'alto, una delle principali cause di infortunio mortale in edilizia. Per i ponteggi è obbligatorio redigere il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) e impiegare personale formato. Tutte le opere provvisionali vanno verificate prima dell'uso e periodicamente, e ogni manomissione o modifica non autorizzata va vietata.
Riferimenti normativi
- Titolo IV, Capo II D.Lgs. 81/08
- Allegato XVIII D.Lgs. 81/08
- Allegato XIX D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Apprestamenti provvisionali, Strutture provvisionali di cantiere
Link correlati
- Ponteggio(glossario)
- Caduta dall’alto(glossario)
- PiMUS(glossario)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.
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CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.