La caduta dall'alto è il rischio di precipitazione di una persona da una quota superiore verso un piano inferiore, situazione tipica dei lavori in copertura, su ponteggi, su solai, in prossimità di aperture nel vuoto o di scavi. Statisticamente è la principale causa di infortunio mortale nei cantieri edili, motivo per cui il D.Lgs. 81/08 vi dedica una disciplina articolata: il Titolo IV per i cantieri e il Capo II del Titolo IV per i lavori in quota, intesi come attività svolte a un'altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile.
La normativa impone una precisa gerarchia delle misure di prevenzione. Vanno privilegiate le misure di protezione collettiva — parapetti normali con arresto al piede, impalcati completi, reti di sicurezza, sottoponti, ponteggi — che proteggono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro comportamento. Solo quando le protezioni collettive non sono tecnicamente attuabili, o come misura integrativa, si ricorre ai dispositivi di protezione individuale anticaduta (imbracature, cordini con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, linee vita e punti di ancoraggio).
La gestione efficace del rischio passa dalla valutazione nel DVR e nei piani di cantiere (PSC e POS), dalla scelta di sistemi di accesso e posizionamento adeguati, dalla formazione e addestramento specifici dei lavoratori — in particolare per l'uso dei DPI di terza categoria, che richiede addestramento obbligatorio — e dalla predisposizione di una procedura di salvataggio per il recupero rapido di un lavoratore rimasto sospeso. Coperture fragili, lucernari e aperture vanno sempre protette o segnalate.
Riferimenti normativi
- Titolo IV, Capo II D.Lgs. 81/08
- Art. 111 D.Lgs. 81/08
- Art. 115 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Rischio di caduta dall’alto, Caduta in altezza, Precipitazione dall’alto
Link correlati
- Lavori in quota(glossario)
- Imbracatura anticaduta(glossario)
- Ponteggio(glossario)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.
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CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.