La delega di funzioni è lo strumento che consente al datore di lavoro di trasferire a un altro soggetto (tipicamente un dirigente) l'adempimento di determinati obblighi di sicurezza, spostando su di lui la corrispondente posizione di garanzia e responsabilità penale. È disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08, che codifica i principi elaborati in precedenza dalla giurisprudenza, fissando condizioni stringenti perché la delega sia valida ed efficace.
I requisiti di validità sono: la forma scritta con data certa; il possesso, da parte del delegato, di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; l'attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni; l'attribuzione dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; e l'accettazione della delega da parte del delegato, anch'essa per iscritto. La legge richiede inoltre che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega ha limiti precisi. L'art. 17 individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. Questi non possono mai essere trasferiti. Inoltre la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni delegate, obbligo che si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo (richiamando il modello organizzativo ex art. 30). È ammessa la subdelega, alle medesime condizioni, ma con ulteriori limiti. La delega di funzioni va infine tenuta distinta dalla mera ripartizione interna dei compiti e dal principio di effettività dell'art. 299: anche senza delega formale, chi esercita di fatto i poteri ne assume le responsabilità.
Riferimenti normativi
- Art. 16 D.Lgs. 81/08
- Art. 17 D.Lgs. 81/08
- Art. 30 D.Lgs. 81/08
- Art. 299 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Delega di funzioni, Delega di sicurezza, Delega ex art. 16
Link correlati
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- Preposto di fatto(glossario)
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Preposto di fatto
Il preposto di fatto è chi esercita concretamente poteri di sovrintendenza e direttiva sui lavoratori senza una nomina formale: la legge lo equipara al preposto formalmente individuato, con i relativi obblighi e responsabilità.
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RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il RSPP è la figura tecnica designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. È obbligatorio in ogni azienda, può essere interno o esterno e collabora alla valutazione dei rischi e all’elaborazione delle misure di sicurezza ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 81/08.
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RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza. È obbligatorio in ogni azienda e dispone di diritti di consultazione, accesso e informazione previsti dagli artt. 47-50 del D.Lgs. 81/08.
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.