A cosa serve il modello
La convocazione formale alla visita di sorveglianza sanitaria documenta che il datore di lavoro ha adempiuto all’obbligo di sottoporre il lavoratore agli accertamenti previsti dal protocollo del medico competente (art. 41 D.Lgs. 81/08). Una convocazione scritta, datata e consegnata con riscontro tutela l’azienda nel caso in cui il lavoratore non si presenti, e chiarisce al lavoratore la natura e la finalità della visita.
Tipi di visita richiamabili
| Tipo di visita | Quando | Riferimento |
|---|---|---|
| Preventiva | Prima dell’adibizione alla mansione | Art. 41, c. 2, lett. a |
| Periodica | Secondo la cadenza del protocollo | Art. 41, c. 2, lett. b |
| Su richiesta del lavoratore | Se correlata ai rischi | Art. 41, c. 2, lett. c |
| Al cambio mansione | Prima del nuovo incarico | Art. 41, c. 2, lett. d |
| Di rientro | Dopo assenza > 60 giorni per malattia | Art. 41, c. 2, lett. e-ter |
Come usarlo
Il modello va personalizzato con i dati aziendali, il nominativo del medico competente, la sede e l’orario, e consegnato con un congruo preavviso e prova di ricezione (firma per presa visione o PEC). È buona prassi indicare che l’assenza ingiustificata alla visita può comportare conseguenze sull’idoneità e quindi sull’adibizione alla mansione.
Domande frequenti
Chi convoca il lavoratore alla visita?
Il datore di lavoro, sulla base del protocollo definito dal medico competente: la convocazione formale documenta l’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 41.
Il lavoratore può rifiutare la visita?
No: la sottoposizione agli accertamenti previsti dal protocollo è un obbligo del lavoratore (art. 20). Un rifiuto ingiustificato può incidere sul giudizio di idoneità e sull’adibizione alla mansione.
Serve la visita di rientro dopo una malattia?
Sì, quando l’assenza per motivi di salute supera i 60 giorni continuativi: prima della ripresa è prevista una visita medica per verificare l’idoneità (art. 41, c. 2, lett. e-ter).
Come va consegnata la convocazione?
Con congruo preavviso e prova di ricezione (firma per presa visione, PEC o raccomandata), così da poterne documentare l’avvenuta comunicazione.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
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