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Guida

Come impostare il protocollo di sorveglianza sanitaria

Il protocollo sanitario è definito dal medico competente in funzione dei rischi del DVR (art. 41 D.Lgs. 81/08) e stabilisce visite, esami e periodicità per ogni mansione. Ecco come costruirlo, collegarlo alla valutazione dei rischi e tenerlo aggiornato.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

A cosa serve il protocollo sanitario

Il protocollo di sorveglianza sanitaria è lo strumento con cui il medico competente traduce i rischi individuati nel DVR in accertamenti sanitari concreti: quali visite, quali esami strumentali e di laboratorio, con quale periodicità, per ciascuna mansione. È disciplinato dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e si attiva solo nei casi previsti dalla legge o quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità. Senza un DVR aggiornato non è possibile costruire un protocollo corretto: i due documenti sono interdipendenti.

Tipi di visita e periodicità

Tipo di visitaQuandoRiferimento
PreventivaPrima dell'adibizione alla mansioneArt. 41, c. 2, lett. a
PeriodicaSecondo la cadenza del protocollo (di norma annuale)Art. 41, c. 2, lett. b
Su richiesta del lavoratoreSe correlata ai rischi lavorativiArt. 41, c. 2, lett. c
Al cambio mansionePrima del nuovo incaricoArt. 41, c. 2, lett. d
Di rientroDopo assenza > 60 giorni per malattiaArt. 41, c. 2, lett. e-ter

La periodicità non è libera: il medico competente la motiva in base all'entità dell'esposizione, e per alcuni rischi (es. agenti cancerogeni, rumore, vibrazioni) le norme specifiche fissano cadenze minime.

Idoneità, riunione e relazione annuale

Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente o permanentemente non idoneo), comunicandolo per iscritto a lavoratore e datore di lavoro. I dati aggregati e anonimi confluiscono nella relazione sanitaria annuale presentata alla riunione periodica (art. 35) e nei dati trasmessi all'INAIL (art. 40) entro il 31 marzo. Il protocollo va riesaminato a ogni aggiornamento del DVR e quando emergono nuovi rischi o esiti sanitari significativi.

Passi operativi

  1. 1. Mappa mansioni e rischi

    Importa l’anagrafica dei lavoratori e associa ciascuno alla mansione. Per ogni mansione mappa i rischi tratti dal DVR.

  2. 2. Associa rischi → visite

    Per ogni rischio definisci le visite obbligatorie e la periodicità (annuale, biennale, quinquennale).

  3. 3. Pianifica

    Genera l’agenda visite con convocazioni automatiche. Prevedi gli scaglionamenti per non concentrare le visite.

  4. 4. Esegui e archivia

    Cartella sanitaria e di rischio elettronica, firma digitale del MC, archivio sicuro con accesso controllato.

  5. 5. Riunione periodica e relazione art. 40

    Trasmetti la relazione annuale art. 40 entro il 31 marzo. Presenta i dati aggregati nella riunione periodica art. 35.

Domande frequenti

Chi redige il protocollo sanitario?

Il medico competente, sulla base dei rischi individuati nel DVR. Il datore di lavoro non può imporre o ridurre arbitrariamente gli accertamenti.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Nei casi previsti dalla normativa (esposizione a rischi specifici come chimico, rumore, MMC, VDT oltre soglia) e quando la valutazione dei rischi la richiede. Non tutte le mansioni la prevedono.

Ogni quanto si fa la visita periodica?

La periodicità è stabilita dal medico competente in base all’esposizione; in mancanza di indicazioni specifiche è di norma annuale, ma per alcuni rischi le norme fissano cadenze minime diverse.

Cosa contiene il giudizio di idoneità?

L’esito della visita: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, oppure inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica, comunicata per iscritto a lavoratore e datore di lavoro.

Cos’è la visita di rientro dopo malattia?

È la visita prevista dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare la persistenza dell’idoneità alla mansione prima della ripresa del lavoro.

Riferimenti normativi

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08
  • Art. 40 D.Lgs. 81/08
  • Art. 25 D.Lgs. 81/08

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