La videoconferenza sincrona (VCS) è una modalità di erogazione della formazione che si svolge in tempo reale: docente e partecipanti sono collegati simultaneamente attraverso una piattaforma audio-video che consente interazione bidirezionale, domande, discussione e condivisione di materiali. A differenza della FAD asincrona, dove i contenuti sono fruiti in autonomia, la VCS riproduce la dinamica dell’aula a distanza, motivo per cui in numerose interpretazioni e indicazioni delle Regioni viene considerata assimilabile alla formazione in presenza.
Perché la videoconferenza sincrona sia valida ai fini degli obblighi formativi è necessario che siano garantiti alcuni requisiti: la presenza effettiva e verificabile dei partecipanti per l’intera durata, l’interazione reale e continua con il docente, il rispetto del numero massimo di partecipanti per consentire un’efficace interazione e la corretta registrazione delle presenze. Vanno conservate le consuete evidenze documentali (programma, registro, verifica di apprendimento, attestati).
La VCS presenta vantaggi organizzativi importanti, soprattutto per aziende con sedi distribuite, ma non supera i limiti propri della distanza: anch’essa non può sostituire l’addestramento e le prove pratiche, che richiedono la presenza fisica. Resta inoltre fondamentale verificare le indicazioni regionali applicabili, poiché alcune Regioni hanno adottato precisazioni operative sulle modalità a distanza. La scelta tra VCS e aula tradizionale va quindi valutata in funzione dei contenuti e del livello di rischio.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)
Sinonimi
VCS, aula virtuale, webinar sincrono, formazione sincrona a distanza
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