La formazione specifica è la seconda parte del percorso obbligatorio dei lavoratori previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. A differenza del modulo generale, è strettamente collegata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata minima è graduata sul livello di rischio individuato in coerenza con il codice ATECO: 4 ore aggiuntive per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.
I contenuti vanno progettati a partire dalla valutazione dei rischi (DVR) e devono riguardare i rischi effettivamente presenti: ad esempio rischi infortunistici, meccanici, elettrici, da movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni, videoterminali, microclima, stress lavoro-correlato e dispositivi di protezione individuale. Per le mansioni operative la formazione teorica va integrata con l’addestramento pratico, che deve essere tracciato a parte.
La formazione specifica è soggetta ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale (durata minima 6 ore) e deve essere ripetuta o integrata in caso di cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. La parte di formazione specifica relativa ai rischi a rischio alto, in particolare, non dovrebbe essere erogata in modalità e-learning quando i contenuti richiedono interazione e contestualizzazione sul rischio concreto.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)
Sinonimi
corso specifico sicurezza, formazione rischio mansione, modulo specifico
Link correlati
- Formazione generale(glossario)
- Addestramento(glossario)
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- Corsi sicurezza sul lavoro(servizio)
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Formazione generale lavoratori
La formazione generale è il modulo di base, comune a tutti i lavoratori a prescindere dal settore, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Ha durata minima di 4 ore, tratta i concetti generali di prevenzione e costituisce un credito formativo permanente.
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Formazione specifica lavoratori
La formazione specifica è la parte della formazione del lavoratore (art. 37 D.Lgs. 81/08) collegata ai rischi della mansione e al livello di rischio dell'azienda. La durata varia da 4 a 12 ore in base alla classe di rischio del settore ATECO ed è integrata, quando serve, dall'addestramento pratico.
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Formazione generale
Modulo di base, trasversale a tutti i settori, che fornisce i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
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Formazione per cambio mansione
Obbligo di integrare o ripetere la formazione del lavoratore quando cambia mansione o è esposto a nuovi rischi, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.