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Termine · Formazione

Formazione generale

Modulo di base, trasversale a tutti i settori, che fornisce i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e organizzazione della sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

La formazione generale è il primo modulo del percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 Il quadro normativo attuale è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (GU n.119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito i precedenti accordi del 2011 e del 2016. Ha una durata minima di 4 ore ed è uguale per qualunque settore produttivo e livello di rischio: tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei diversi soggetti e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Un aspetto spesso frainteso riguarda la sua validità nel tempo. La formazione generale costituisce un "credito formativo permanente": una volta acquisita e debitamente documentata con attestato, non deve essere ripetuta in caso di cambio di azienda o di mansione e non è soggetta all’aggiornamento periodico. È invece la formazione specifica, legata ai rischi della mansione, che può richiedere integrazioni e rientra nel monte ore di aggiornamento quinquennale.

La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning (FAD), nel rispetto delle condizioni e dei requisiti tecnico-organizzativi indicati dall’Accordo, perché tratta contenuti teorici e trasversali. Resta ferma la necessità della verifica finale di apprendimento e della corretta tenuta delle evidenze documentali (programma, registro, test, attestato), elementi essenziali in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)

Sinonimi

formazione base, modulo generale, corso generale lavoratori

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