Il credito formativo è il meccanismo, introdotto dagli Accordi Stato-Regioni, che consente di riconoscere e "capitalizzare" la formazione già validamente effettuata da un lavoratore, evitando che questi debba ripetere percorsi identici. Il principio risponde a un’esigenza di razionalità e di tutela: la conoscenza acquisita non si perde con il cambio di datore di lavoro e la documentazione che la attesta (attestati, registri) ne consente il trasferimento.
L’esempio più chiaro è la formazione generale dei lavoratori (4 ore): essendo trasversale a tutti i settori, costituisce un credito permanente che, una volta acquisito, non deve essere ripetuto in caso di cambio di azienda o di settore. La formazione specifica, invece, è legata ai rischi della mansione: il credito vale nella misura in cui i rischi della nuova attività coincidano con quelli già trattati; in caso di rischi nuovi o diversi è necessaria un’integrazione. Anche tra ruoli diversi (lavoratore, preposto, dirigente) gli Accordi disciplinano riconoscimenti parziali di moduli comuni.
Per far valere un credito formativo è indispensabile la prova documentale: il datore di lavoro deve verificare l’attestato e la coerenza dei contenuti rispetto ai rischi attuali. Lo strumento ideale per gestire questa storia formativa è il libretto formativo del cittadino. È bene ricordare che il riconoscimento del credito non esenta dall’aggiornamento periodico, che continua a maturare secondo le scadenze previste per ciascun percorso.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)
Sinonimi
credito formativo, riconoscimento formazione pregressa
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