L’aggiornamento quinquennale è l’obbligo di ripetere periodicamente, ogni cinque anni, la formazione sulla sicurezza per mantenere aggiornate le conoscenze rispetto all’evoluzione dei rischi, delle tecnologie e della normativa. È previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato negli Accordi Stato-Regioni, che fissano per ciascuna figura la durata minima delle ore di aggiornamento e la cadenza.
Le durate variano in funzione del ruolo. Per i lavoratori l’aggiornamento minimo è di 6 ore nel quinquennio, a prescindere dal livello di rischio. Per i preposti l’aggiornamento è stato oggetto della Legge 215/2021, che ne ha previsto una periodicità più stringente rispetto agli altri ruoli, in attesa e poi nell’ambito del nuovo Accordo. Per i dirigenti l’aggiornamento minimo è di 6 ore quinquennali, mentre per gli RSPP/ASPP e per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP si applicano monte ore e regole proprie definite dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (GU n.119/2025).
Il quinquennio decorre, di norma, dalla data di completamento del corso di base (o del precedente aggiornamento) e non dall’assunzione. L’aggiornamento ha natura di approfondimento e attualizzazione: deve riguardare le innovazioni, l’evoluzione dei rischi e i temi emersi, non la mera ripetizione del corso iniziale; può essere erogato anche in modalità e-learning per i contenuti idonei. Il mancato rispetto delle scadenze espone il datore di lavoro a sanzioni e indebolisce la posizione aziendale in caso di infortunio: è quindi essenziale presidiare lo scadenzario formativo. Va sempre verificato il testo dell’Accordo applicabile al momento, perché il quadro è stato interessato da una riforma volta a unificare la disciplina della formazione.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)
- Legge 215/2021
Sinonimi
aggiornamento formazione, aggiornamento periodico, rinnovo quinquennale
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