L’addestramento è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Si distingue nettamente dalla formazione: mentre la formazione trasmette conoscenze e procedure (sapere), l’addestramento sviluppa l’abilità pratica nell’operare in sicurezza (saper fare). Per questa ragione è sempre un’attività pratica e non può essere erogato in modalità e-learning.
L’addestramento è obbligatorio in numerose situazioni specifiche: l’art. 37 lo richiede ove previsto; l’art. 77 lo impone per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito; gli artt. 71 e 73 lo collegano all’uso delle attrezzature di lavoro. Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, escavatori, ecc.) l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede percorsi abilitanti con una rilevante quota di prove pratiche.
Deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, in modo da rendere il lavoratore autonomo e consapevole nelle operazioni concrete. Un requisito essenziale, spesso trascurato, è la tracciabilità: l’avvenuto addestramento deve risultare per iscritto, tipicamente tramite apposito registro o verbale con data, contenuti, formatore, lavoratori coinvolti e firma. Tale documentazione costituisce prova fondamentale dell’adempimento in caso di infortunio o di verifica ispettiva.
Riferimenti normativi
- Art. 2 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 73 D.Lgs. 81/08
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
Sinonimi
training pratico, addestramento pratico, prova pratica
Link correlati
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Addestramento all’uso dei DPI
L’addestramento è l’esercitazione pratica all’uso corretto dei DPI; è obbligatorio e indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, e va distinto dalla semplice informazione.
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CQC — Certificato di Qualificazione del Conducente
Il CQC è il Certificato di Qualificazione del Conducente, la qualifica professionale obbligatoria per chi guida veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (cat. C) o persone (cat. D). Introdotto dalla direttiva 2003/59/CE e recepito dal D.Lgs. 286/2005, si ottiene con un corso ed esame e va rinnovato ogni 5 anni con 35 ore di aggiornamento.
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ADR — Accordo per il trasporto di merci pericolose su strada
L’ADR è l’accordo europeo che disciplina il trasporto su strada delle merci pericolose, classificandole in nove classi e fissando i requisiti di imballaggio, etichettatura, documentazione, veicoli e formazione. In Italia è recepito dal D.Lgs. 35/2010 e si aggiorna ogni due anni.
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Accordo Stato-Regioni sulla Formazione
Gli Accordi Stato-Regioni definiscono contenuti, durata, modalità e aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP e figure speciali. Attuano gli artt. 34, 37 del D.Lgs. 81/08, distinguendo per livello di rischio del settore ATECO.