La verifica dell’apprendimento è la fase, prevista dagli Accordi Stato-Regioni, in cui si accerta che il lavoratore abbia effettivamente acquisito le conoscenze e le competenze oggetto della formazione. Non è un adempimento formale: la formazione obbligatoria si considera validamente conclusa solo se è documentato l’esito positivo della verifica, condizione necessaria per il rilascio dell’attestato. È uno degli elementi che distingue una formazione efficace e conforme da un mero adempimento burocratico.
Le modalità di verifica dipendono dalla natura dei contenuti e dalla modalità di erogazione. Per la parte teorica si utilizzano tipicamente questionari a risposta multipla o colloqui; per la formazione in e-learning gli Accordi richiedono verifiche tracciate dalla piattaforma, anche intermedie, oltre a quella finale. Per l’addestramento e i corsi con prove pratiche (ad esempio le abilitazioni all’uso di attrezzature) la verifica comprende una prova pratica che valuta la capacità operativa concreta del lavoratore.
Gli esiti della verifica vanno conservati insieme alle altre evidenze del percorso (programma, registro presenze, materiale didattico, attestato). Questa documentazione ha valore probatorio in caso di controllo ispettivo o di infortunio, perché dimostra non solo che la formazione è stata erogata, ma che ha raggiunto il proprio obiettivo. Una verifica con esito negativo comporta la necessità di un recupero prima di poter considerare assolto l’obbligo formativo per quel lavoratore.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (GU n.119/2025)
Sinonimi
test finale, verifica finale, valutazione apprendimento
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- FAD asincrona (e-learning)(glossario)
- Formazione specifica(glossario)
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L’ADR è l’accordo europeo che disciplina il trasporto su strada delle merci pericolose, classificandole in nove classi e fissando i requisiti di imballaggio, etichettatura, documentazione, veicoli e formazione. In Italia è recepito dal D.Lgs. 35/2010 e si aggiorna ogni due anni.
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