Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è la concentrazione di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione del lavoratore, da non superare in relazione a un periodo di riferimento. Il D.Lgs. 81/08 (art. 222 e Allegato XXXVIII) recepisce i valori limite indicativi e vincolanti fissati a livello europeo; per molte sostanze si fa inoltre riferimento ai TLV (Threshold Limit Values) pubblicati dall'ACGIH, ampiamente utilizzati come riferimento tecnico nella pratica igienistica.
I valori limite si esprimono tipicamente in due forme. Il valore limite ponderato su 8 ore (TWA, Time-Weighted Average) è la media ponderata su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e rappresenta l'esposizione cronica accettabile. Il valore limite a breve termine (STEL, Short-Term Exposure Limit) è riferito a un periodo breve, in genere 15 minuti, per limitare gli effetti acuti dei picchi di esposizione. Per alcune sostanze è inoltre indicato un valore limite biologico, misurato nei fluidi corporei dei lavoratori tramite il monitoraggio biologico nell'ambito della sorveglianza sanitaria. La notazione «cute» segnala sostanze che possono essere assorbite anche per via cutanea.
Nella valutazione del rischio chimico il confronto tra l'esposizione stimata o misurata e il valore limite è un elemento centrale: il superamento (o l'avvicinamento) impone misure di riduzione immediate e l'eventuale ricorso al monitoraggio. È però essenziale ricordare che il rispetto del valore limite non equivale all'assenza di rischio, soprattutto per le sostanze cancerogene e mutagene, per le quali l'obiettivo resta la riduzione al livello tecnicamente più basso possibile.
Riferimenti normativi
- Art. 222 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08 (valori limite)
- Allegato XXXIX-XL-XLIII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
VLEP, TLV, TWA, STEL, Valore limite di esposizione
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Metallo tossico la cui esposizione professionale è regolata da norme specifiche, con valore limite di esposizione, valore limite biologico e sorveglianza sanitaria obbligatoria.
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Medico Competente (MC)
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