Il piombo (Pb) e i suoi composti inorganici sono agenti chimici a tossicità cronica (saturnismo) che possono colpire il sistema nervoso, il sangue (anemia), i reni e la riproduzione. L'esposizione professionale è regolata in modo specifico dal D.Lgs. 81/08 nell'ambito del rischio chimico (Titolo IX, Capo I, con disposizioni dedicate al piombo). Le attività a rischio comprendono produzione e riciclo di batterie, fonderie e lavorazione di metalli, saldatura e taglio di materiali verniciati o trattati, ceramica e vetro, bonifiche e rimozione di vecchie vernici al piombo.
La peculiarità del piombo è che la valutazione dell'esposizione non si limita alla concentrazione in aria, ma include il monitoraggio biologico: la normativa prevede un valore limite di esposizione professionale (concentrazione nell'aria) e un valore limite biologico misurato come piombemia (concentrazione di piombo nel sangue dei lavoratori). Il superamento di determinati valori di concentrazione in aria o di piombemia attiva la sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente, con controlli periodici e specifiche misure di tutela. Va segnalato che i valori limite per il piombo sono stati oggetto di un aggiornamento europeo che ne ha rivisto al ribasso le soglie: è quindi opportuno verificare i valori vigenti aggiornati prima di impostare i protocolli di monitoraggio.
Le misure di prevenzione privilegiano la sostituzione dei processi e dei prodotti contenenti piombo, i sistemi di lavoro chiusi e l'aspirazione localizzata, oltre a rigorose misure igieniche: divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree contaminate, separazione degli indumenti di lavoro, docce e spogliatoi doppi per evitare la diffusione della contaminazione anche all'esterno (ad esempio in famiglia). Sono inoltre essenziali la formazione dei lavoratori e l'uso di DPI respiratori e indumenti adeguati nelle fasi più esposte.
Riferimenti normativi
- Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08
- Art. 222-232 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXXIX D.Lgs. 81/08 (valori limite biologici)
Sinonimi
Pb, Saturnismo, Piombemia, Esposizione a piombo
Link correlati
- Valore limite di esposizione (TLV)(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Agente chimico pericoloso(glossario)
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- Termine
Valore limite di esposizione professionale (TLV)
Concentrazione massima ammessa di un agente chimico nell’aria della zona di respirazione del lavoratore, riferita a un periodo definito, usata come parametro di valutazione del rischio.
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Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.