La silice cristallina respirabile (SiO2, soprattutto sotto forma di quarzo) è la frazione di polvere di silice abbastanza fine da raggiungere gli alveoli polmonari quando inalata. È prodotta in numerose lavorazioni: estrazione e lavorazione di pietra, marmo e granito, edilizia (taglio, demolizione, perforazione), fonderie, ceramica, vetro, produzione di conglomerati e di pietre artificiali (quarzo agglomerato). L'esposizione prolungata provoca la silicosi, una pneumoconiosi irreversibile, ed è associata a un aumentato rischio di tumore polmonare.
Un punto normativo essenziale è che i lavori che comportano esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavoro sono espressamente inseriti tra le attività con esposizione ad agenti cancerogeni (Allegato XLII del D.Lgs. 81/08, introdotto in attuazione delle direttive europee sui cancerogeni). Di conseguenza si applica il regime più rigoroso del Titolo IX, Capo II: priorità alla sostituzione e ai sistemi chiusi, riduzione dell'esposizione al livello tecnicamente più basso possibile, misurazioni periodiche, sorveglianza sanitaria e iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti tenuto dal medico competente. A livello europeo è fissato un valore limite vincolante per la frazione respirabile.
Le misure di prevenzione tipiche includono il taglio e la levigatura a umido (abbattimento delle polveri con acqua), l'aspirazione localizzata alla fonte, la segregazione delle lavorazioni polverose, la pulizia con aspiratori a filtro assoluto (mai con aria compressa o scope) e l'uso di facciali filtranti adeguati (almeno FFP3 nelle situazioni più gravose). La formazione dei lavoratori sulla corretta gestione delle polveri e sull'uso dei DPI respiratori è determinante per l'efficacia delle misure.
Riferimenti normativi
- Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni e mutageni)
- Allegato XLII D.Lgs. 81/08
- Art. 234-242 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
SiO2 respirabile, Polvere di quarzo, RCS, Silice respirabile
Link correlati
- Rischio cancerogeno(glossario)
- Registro degli esposti(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Valutazioni rischio specifiche(tool)
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Rischio Chimico
Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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Registro cancerogeni
Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è il documento, previsto dall’art. 243, in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente e, ove noto, il valore dell’esposizione. È istituito e aggiornato dal medico competente e trasmesso a INAIL e organi di vigilanza.
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Scheda dati di sicurezza SDS
La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento, previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH e dall’Allegato II, con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e gestione delle emergenze di sostanze e miscele pericolose. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie ed è la base per la valutazione del rischio chimico nel DVR.