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Termine · Documenti

Registro infortuni

Il registro infortuni era il registro vidimato in cui si annotavano gli infortuni con assenza superiore a un giorno. L’obbligo di tenuta è stato abolito dal D.Lgs. 151/2015, sostituito dal flusso telematico verso l’INAIL tramite il SINP. Resta un utile strumento volontario per l’analisi interna degli eventi.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Da obbligo cartaceo a flusso telematico

Storicamente il registro infortuni era un registro vidimato dall’ASL in cui il datore di lavoro annotava cronologicamente gli infortuni che comportavano un’assenza dal lavoro superiore a un giorno (oltre quello dell’evento). L’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 ne ha abolito l’obbligo di tenuta, in attuazione della delega di semplificazione: l’adempimento è stato sostituito dalla messa a disposizione, da parte dell’INAIL, dei dati infortunistici tramite il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), di cui all’art. 8 del D.Lgs. 81/08.

Gli obblighi che restano: la comunicazione e la denuncia

L’abolizione del registro non ha eliminato gli obblighi sostanziali verso l’INAIL, che anzi restano centrali:

AdempimentoQuandoRiferimento
Comunicazione a fini statistici e informativiInfortuni con assenza di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento)Art. 18, c. 1, lett. r), D.Lgs. 81/08
Denuncia/comunicazione all’INAILInfortuni con prognosi superiore a 3 giorniD.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 81/08
Comunicazione di infortunio mortale o graveTempestivaNormativa INAIL

La comunicazione a fini statistici (art. 18) e la denuncia assicurativa per gli infortuni con prognosi oltre i tre giorni si effettuano per via telematica tramite i servizi INAIL.

Valore residuo e gestione interna

Pur non essendo più obbligatorio, un registro infortuni interno — o un sistema digitale di registrazione di infortuni, incidenti e near miss — mantiene grande valore prevenzionistico: alimenta gli indici infortunistici (indice di frequenza e di gravità), supporta il riesame del DVR, individua mansioni e reparti critici e fornisce evidenze per audit e sistemi di gestione (ISO 45001). Le registrazioni devono essere coerenti con le denunce INAIL, con le indagini sugli eventi e con il piano di miglioramento.

Domande frequenti

Il registro infortuni è ancora obbligatorio?

No. L’obbligo di tenuta è stato abolito dal D.Lgs. 151/2015 (art. 21, comma 4): i dati infortunistici sono resi disponibili dall’INAIL tramite il SINP.

Cosa ha sostituito il registro infortuni?

Il flusso telematico verso l’INAIL e il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/08, che centralizza i dati su infortuni e malattie professionali.

Quali comunicazioni di infortunio restano obbligatorie?

La comunicazione a fini statistici per gli infortuni con assenza di almeno un giorno (art. 18, comma 1, lett. r) e la denuncia/comunicazione all’INAIL per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.

Conviene tenere comunque un registro interno?

Sì. Un registro interno di infortuni, incidenti e near miss è prezioso per calcolare gli indici di frequenza e gravità, riesaminare il DVR e fornire evidenze ad audit e sistemi di gestione.

Quando va comunicato un infortunio mortale o grave?

Va comunicato tempestivamente all’INAIL secondo le procedure previste; per gli infortuni mortali e gravi è essenziale anche l’avvio dell’indagine interna e il coordinamento con gli organi di vigilanza.

Riferimenti normativi

  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 8 D.Lgs. 81/08
  • Art. 21 D.Lgs. 151/2015
  • D.P.R. 1124/1965

Sinonimi

registro incidenti, injury log, registro infortuni vidimato

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