La Persona Esperta (PES) è una delle figure operative previste dalla norma CEI 11-27 per i lavori su impianti e attrezzature elettriche. È il soggetto che possiede una conoscenza dell'elettrotecnica e dei rischi elettrici, unita all'esperienza specifica, sufficiente a permettergli di individuare i pericoli, valutare le conseguenze e organizzare il lavoro in sicurezza, anche per altri. La PES può operare in autonomia e può svolgere il ruolo di preposto ai lavori o di responsabile dell'impianto a seconda dell'organizzazione adottata dal datore di lavoro.
L'attribuzione della qualifica PES non è un titolo che si autocertifica: è il datore di lavoro che, dopo aver verificato istruzione, addestramento, esperienza e idoneità della persona, la designa formalmente per iscritto, individuando anche l'ambito (tipologia di impianti, livelli di tensione, tipi di lavoro) per cui la qualifica è valida. La designazione presuppone una formazione coerente con la CEI 11-27 e va periodicamente riesaminata e mantenuta nel tempo.
La qualifica PES rientra nel quadro generale degli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione e addestramento (artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/08) e si inserisce nella valutazione del rischio elettrico richiesta dal Titolo III del Testo Unico. Senza una corretta attribuzione di PES, PAV e PEI, i lavori elettrici non possono considerarsi gestiti in modo conforme alle norme di buona tecnica.
Riferimenti normativi
- Norma CEI 11-27
- Art. 82 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Art. 73 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Persona Esperta, Persona esperta lavori elettrici
Link correlati
- PAV — Persona Avvertita(glossario)
- PEI — Idoneo ai lavori sotto tensione(glossario)
- Norma CEI 11-27(glossario)
- Rischio elettrico(glossario)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
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Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
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Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
- Termine
Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.