La Persona Avvertita (PAV) è la figura che, pur non avendo l'autonomia e l'esperienza complete della Persona Esperta (PES), è stata sufficientemente avvisata e istruita sui rischi elettrici da poter operare in sicurezza. La PAV non lavora in piena autonomia decisionale: agisce di norma sotto la supervisione di una PES, oppure entro istruzioni e procedure ben definite, ed è in grado di riconoscere e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.
Come per la PES, anche la PAV è una qualifica attribuita formalmente dal datore di lavoro sulla base di istruzione, addestramento ed esperienza, e va circoscritta a un determinato ambito di lavori e livelli di tensione. La formazione di riferimento è quella indicata dalla norma CEI 11-27, che distingue chiaramente le competenze richieste a PES e a PAV e i compiti che ciascuna figura può assumere (preposto ai lavori, addetto ai lavori, ecc.).
La corretta individuazione di PES e PAV è uno degli esiti attesi della valutazione del rischio elettrico e si collega agli obblighi di formazione e addestramento del D.Lgs. 81/08 (artt. 36, 37 e 73). Attribuire la qualifica PAV a chi non ha ricevuto adeguata istruzione, o farla operare al di fuori dell'ambito assegnato, espone l'azienda a responsabilità in caso di infortunio da contatto elettrico o arco elettrico.
Riferimenti normativi
- Norma CEI 11-27
- Art. 82 D.Lgs. 81/08
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Persona Avvertita, Persona avvertita lavori elettrici
Link correlati
- PES — Persona Esperta(glossario)
- PEI — Idoneo ai lavori sotto tensione(glossario)
- Norma CEI 11-27(glossario)
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- Termine
Preposto
Il preposto è chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’attuazione delle direttive di sicurezza, controllandone l’esecuzione. Dal D.L. 146/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro e ha l’obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave (artt. 2 e 19 D.Lgs. 81/08).
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Dirigente per la Sicurezza
Il dirigente per la sicurezza è chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, con autonomia decisionale e di spesa. È destinatario diretto di molti obblighi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nei limiti delle proprie attribuzioni.
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Preposto formato
Il preposto è il lavoratore che, per competenza professionale e nei limiti dei poteri gerarchici, sovrintende all’attività e ne garantisce l’attuazione (art. 2). Dopo la riforma della Legge 215/2021 deve essere individuato dal datore di lavoro, ricevere formazione aggiornata almeno ogni due anni e intervenire fino a interrompere l’attività in caso di pericolo grave.
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Formatore qualificato sicurezza
Formatore qualificato sicurezza: Docente in materia di salute e sicurezza che possiede requisiti di esperienza, competenza didattica e aggiornamento previsti dai criteri nazionali.