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Guida

Come prepararsi a un’ispezione ASL o Ispettorato del Lavoro

Le ispezioni di ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL e VV.F. possono essere programmate o a sorpresa. Una documentazione sempre pronta, ambienti conformi e un atteggiamento collaborativo riducono sanzioni e contenzioso. Ecco come prepararsi davvero.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi può ispezionare e con quali poteri

La vigilanza sulla sicurezza del lavoro è affidata principalmente alle ASL/AUSL e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con il concorso di INAIL, Vigili del Fuoco e, per il lavoro sommerso, dei Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro. Gli ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria: possono accedere ai luoghi di lavoro senza preavviso, acquisire documenti, ascoltare i lavoratori e impartire prescrizioni con scadenza. In caso di violazioni penali sanabili si applica la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: ottemperando nei termini e pagando l'ammenda in misura ridotta si estingue il reato.

La documentazione che chiedono sempre

DocumentoRiferimento
DVR con data certaArt. 28-29 D.Lgs. 81/08
Nomine RSPP, MC, addetti emergenza, prepostiArtt. 17, 18, 31, 45, 46
Attestati di formazione e aggiornamentoArt. 37 D.Lgs. 81/08
Protocollo e giudizi di sorveglianza sanitariaArt. 41 D.Lgs. 81/08
Verbali riunione periodica e consultazione RLSArtt. 35, 50
Verifiche periodiche attrezzatureAllegato VII D.Lgs. 81/08

Atteggiamento e gestione del verbale

Durante l'ispezione conviene un atteggiamento collaborativo e sincero: riconoscere le eventuali non conformità senza giustificazioni improvvisate e, soprattutto, leggere con attenzione il verbale prima di firmarlo, perché le dichiarazioni verbalizzate fanno fede. È un diritto farsi assistere dal proprio consulente e chiedere che a verbale risultino correttamente le proprie precisazioni. Dopo l'ispezione, implementare le prescrizioni entro la scadenza assegnata e richiedere il sopralluogo di verifica è ciò che consente di chiudere il procedimento e, nei casi di prescrizione penale, di estinguere il reato.

Passi operativi

  1. 1. Documentazione sempre pronta

    DVR (con data certa), nomine, attestati formazione, registro infortuni, verbali riunione art. 35, manutenzione attrezzature.

  2. 2. Conformità formativa

    Lavoratori formati, preposti formati, addetti antincendio e PS formati, RSPP aggiornato.

  3. 3. Conformità degli ambienti

    Vie di esodo libere, segnaletica, presidi antincendio collaudati, cassetta primo soccorso fornita.

  4. 4. Atteggiamento collaborativo

    Riconosci eventuali non conformità, evita giustificazioni. Verbalizza correttamente le tue dichiarazioni.

  5. 5. Post-ispezione

    Implementa rapidamente le prescrizioni; entro la scadenza chiedi sopralluogo di verifica per attestare la regolarizzazione.

Domande frequenti

L’ispezione può avvenire senza preavviso?

Sì. Gli ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono accedere ai luoghi di lavoro senza preavviso, sia per controlli programmati sia a sorpresa o su segnalazione.

Quali documenti chiedono per primi?

Tipicamente DVR con data certa, nomine delle figure (RSPP, MC, addetti emergenza, preposti), attestati di formazione, sorveglianza sanitaria e verifiche periodiche delle attrezzature.

Cos’è la prescrizione del D.Lgs. 758/1994?

È la procedura per cui, di fronte a una violazione penale in materia di sicurezza, l’ispettore impartisce una prescrizione con scadenza: ottemperando nei termini e pagando l’ammenda ridotta, il reato si estingue.

Devo firmare subito il verbale?

Va letto con attenzione prima di firmarlo, perché le dichiarazioni verbalizzate fanno fede. È possibile farsi assistere dal consulente e chiedere che le proprie precisazioni risultino correttamente a verbale.

Cosa fare dopo un’ispezione con prescrizioni?

Implementare gli interventi entro la scadenza, conservarne le evidenze e richiedere il sopralluogo di verifica per attestare la regolarizzazione e chiudere il procedimento.

Riferimenti normativi

  • Art. 13 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.Lgs. 758/1994

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