Il videoterminale (VDT) è definito dal D.Lgs. 81/08 come uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Il Titolo VII del decreto disciplina l'uso delle attrezzature munite di videoterminali e individua come 'lavoratore' colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge. È questa soglia a far scattare gli obblighi più rilevanti a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore al videoterminale ha diritto a una interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività: in assenza di previsioni contrattuali specifiche, la pausa è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa è parte integrante dell'orario di lavoro, non è cumulabile all'inizio o alla fine dell'attività e va trascorsa preferibilmente lontano dal videoterminale. È inoltre prevista la sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi muscolo-scheletrici da postura e alle condizioni di affaticamento fisico o mentale.
Gli obblighi del datore comprendono l'analisi della postazione e l'adeguamento ai requisiti minimi indicati nell'Allegato XXXIV: schermo orientabile e privo di riflessi, tastiera separata e inclinabile, piano di lavoro e sedile ergonomici e regolabili, illuminazione corretta e assenza di disturbi da rumore o microclima. Su questi aspetti il VDT si intreccia strettamente con l'ergonomia della postazione e, nei contesti di smart working, con l'informativa sui rischi che il datore deve fornire al lavoratore agile.
Riferimenti normativi
- Artt. 172-179 D.Lgs. 81/08 (Titolo VII)
- Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08
Sinonimi
VDT, Videoterminalista, Lavoratore al videoterminale
Link correlati
- Ergonomia della postazione(glossario)
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- Valutazione rischio VDT(servizio)
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MMC — Movimentazione Manuale dei Carichi
La MMC comprende le operazioni di sollevamento, trasporto, spinta o traino di carichi che possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. È disciplinata dal Titolo VI (artt. 167-171) e dall’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e va valutata con metodi normati ISO/TR.
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VDT — Lavoratore al Videoterminale
È lavoratore al videoterminale chi usa sistematicamente un’attrezzatura munita di VDT per almeno venti ore settimanali. Ha diritto a pause regolamentate ed è soggetto a sorveglianza sanitaria, con tutela in particolare di vista, postura e affaticamento. La disciplina è nel Titolo VII (artt. 172-179) e nell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
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Rischio ergonomico
Il rischio ergonomico nasce dal disallineamento tra le richieste del lavoro e le capacità della persona: posture incongrue, movimenti ripetitivi, sovraccarico biomeccanico e postazioni mal progettate. Genera disturbi muscolo-scheletrici (DMS) e va valutato e ridotto secondo gli artt. 15 e 28 del D.Lgs. 81/08, integrando i metodi della serie ISO 11228 e UNI EN 1005.
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Metodo OCRA
Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) valuta il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto a movimenti e sforzi ripetitivi. È il metodo di riferimento della norma ISO 11228-3 e fornisce l’indice OCRA, che confronta le azioni tecniche effettive con quelle raccomandate per definire fasce di rischio.