Lo smart working, definito dalla Legge 81/2017 come 'lavoro agile', è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo individuale fra le parti, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Non va confuso con il telelavoro, che presuppone invece una postazione fissa e continuativa fuori sede.
L'art. 22 della Legge 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine gli consegna, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno. Resta inoltre la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni e le malattie professionali, anche per quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo scelto per la prestazione, secondo i criteri di legge.
Sul piano operativo, la valutazione dei rischi non si svolge sulla singola postazione domestica scelta dal lavoratore (non ispezionabile dal datore), ma si traduce nell'informativa e nella responsabilizzazione del lavoratore: indicazioni su postazione e videoterminale, illuminazione, posture, gestione delle pause, sicurezza elettrica e gestione delle emergenze. Anche nel lavoro agile vanno considerati i rischi da uso del VDT e i rischi psicosociali come l'iperconnessione, bilanciata dal diritto alla disconnessione, e l'isolamento. La formazione e la sensibilizzazione del lavoratore restano lo strumento centrale di tutela.
Riferimenti normativi
- Artt. 18-23 L. 81/2017
- Art. 22 L. 81/2017 (salute e sicurezza)
- D.Lgs. 81/08 Titolo VII (videoterminali)
Sinonimi
Lavoro agile, Smart work, Lavoro da remoto
Link correlati
- Videoterminale (VDT)(glossario)
- Ergonomia della postazione(glossario)
- Smart working: obblighi del datore(blog)
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Ergonomia della postazione di lavoro
L'ergonomia della postazione di lavoro è la disciplina che adatta gli strumenti, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro alle caratteristiche fisiche e psichiche del lavoratore, per prevenire disturbi muscolo-scheletrici e affaticamento; è un principio cardine del D.Lgs. 81/08.
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MMC — Movimentazione Manuale dei Carichi
La MMC comprende le operazioni di sollevamento, trasporto, spinta o traino di carichi che possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. È disciplinata dal Titolo VI (artt. 167-171) e dall’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e va valutata con metodi normati ISO/TR.
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VDT — Lavoratore al Videoterminale
È lavoratore al videoterminale chi usa sistematicamente un’attrezzatura munita di VDT per almeno venti ore settimanali. Ha diritto a pause regolamentate ed è soggetto a sorveglianza sanitaria, con tutela in particolare di vista, postura e affaticamento. La disciplina è nel Titolo VII (artt. 172-179) e nell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
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Rischio ergonomico
Il rischio ergonomico nasce dal disallineamento tra le richieste del lavoro e le capacità della persona: posture incongrue, movimenti ripetitivi, sovraccarico biomeccanico e postazioni mal progettate. Genera disturbi muscolo-scheletrici (DMS) e va valutato e ridotto secondo gli artt. 15 e 28 del D.Lgs. 81/08, integrando i metodi della serie ISO 11228 e UNI EN 1005.