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Termine · Rischi Specifici

VDT — Lavoratore al Videoterminale

È lavoratore al videoterminale chi usa sistematicamente un’attrezzatura munita di VDT per almeno venti ore settimanali. Ha diritto a pause regolamentate ed è soggetto a sorveglianza sanitaria, con tutela in particolare di vista, postura e affaticamento. La disciplina è nel Titolo VII (artt. 172-179) e nell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Chi è il lavoratore al videoterminale

L’art. 173 del D.Lgs. 81/08 definisce il videoterminale (VDT) come uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. È lavoratore al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Solo al raggiungimento di questa soglia scattano gli obblighi specifici del Titolo VII; al di sotto restano comunque applicabili le tutele ergonomiche generali. La disciplina è completata dall’Allegato XXXIV, che fissa i requisiti minimi di attrezzature, ambiente e interfaccia.

Pause e sorveglianza sanitaria

Il lavoratore VDT ha diritto, ai sensi dell’art. 175, a una interruzione dell’attività mediante pause o cambiamento di attività; in assenza di disposizioni contrattuali, la pausa è di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa non è cumulabile all’inizio o alla fine dell’orario e non comporta riduzione della retribuzione.

È inoltre prevista la sorveglianza sanitaria (art. 176), con visita preventiva e periodica mirata ai rischi per la vista, gli occhi e l’apparato muscolo-scheletrico:

Esito / etàPeriodicità della visita
Idoneo con prescrizioni o limitazioniBiennale
Idoneo, età fino a 50 anniQuinquennale
Idoneo, età superiore a 50 anniBiennale

Il lavoratore ha diritto a un controllo oftalmologico su richiesta, quando sospetti un disturbo riconducibile all’attività al VDT.

Requisiti ergonomici della postazione

L’Allegato XXXIV impone requisiti minimi: schermo orientabile e inclinabile, privo di riflessi e sfarfallii; tastiera separata e inclinabile; piano di lavoro stabile e di dimensioni adeguate; sedile con altezza e schienale regolabili, con eventuale poggiapiedi; illuminazione adeguata e assenza di riflessi e abbagliamenti; spazio sufficiente per cambiare posizione. Le stesse tutele si applicano, per quanto compatibili, al lavoro agile (smart working).

Domande frequenti

Da quante ore si è lavoratore al videoterminale?

Da almeno 20 ore settimanali di uso sistematico o abituale del VDT, dedotte le interruzioni. Solo oltre questa soglia scattano gli obblighi specifici di pause e sorveglianza sanitaria del Titolo VII.

Quante pause spettano al videoterminalista?

In assenza di previsioni contrattuali, 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa, non cumulabili e da effettuare lontano dal videoterminale, senza riduzione della retribuzione (art. 175).

Il lavoratore VDT deve fare la visita medica?

Sì. È prevista la sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica mirata a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico: quinquennale sotto i 50 anni, biennale sopra i 50 anni o in presenza di prescrizioni.

Chi paga gli occhiali per il VDT?

Quando il medico competente prescrive dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività al videoterminale, i relativi costi sono a carico del datore di lavoro.

Le regole VDT valgono anche in smart working?

Sì, per quanto compatibili. Anche nel lavoro agile il datore di lavoro deve garantire informazione e tutela ergonomica della postazione di lavoro al videoterminale.

Riferimenti normativi

  • Artt. 172-179 D.Lgs. 81/08
  • Art. 175 D.Lgs. 81/08
  • Art. 176 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Videoterminalista, Lavoro al VDT

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