Chi è il lavoratore al videoterminale
L’art. 173 del D.Lgs. 81/08 definisce il videoterminale (VDT) come uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato. È lavoratore al videoterminale chi utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Solo al raggiungimento di questa soglia scattano gli obblighi specifici del Titolo VII; al di sotto restano comunque applicabili le tutele ergonomiche generali. La disciplina è completata dall’Allegato XXXIV, che fissa i requisiti minimi di attrezzature, ambiente e interfaccia.
Pause e sorveglianza sanitaria
Il lavoratore VDT ha diritto, ai sensi dell’art. 175, a una interruzione dell’attività mediante pause o cambiamento di attività; in assenza di disposizioni contrattuali, la pausa è di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa non è cumulabile all’inizio o alla fine dell’orario e non comporta riduzione della retribuzione.
È inoltre prevista la sorveglianza sanitaria (art. 176), con visita preventiva e periodica mirata ai rischi per la vista, gli occhi e l’apparato muscolo-scheletrico:
| Esito / età | Periodicità della visita |
|---|---|
| Idoneo con prescrizioni o limitazioni | Biennale |
| Idoneo, età fino a 50 anni | Quinquennale |
| Idoneo, età superiore a 50 anni | Biennale |
Il lavoratore ha diritto a un controllo oftalmologico su richiesta, quando sospetti un disturbo riconducibile all’attività al VDT.
Requisiti ergonomici della postazione
L’Allegato XXXIV impone requisiti minimi: schermo orientabile e inclinabile, privo di riflessi e sfarfallii; tastiera separata e inclinabile; piano di lavoro stabile e di dimensioni adeguate; sedile con altezza e schienale regolabili, con eventuale poggiapiedi; illuminazione adeguata e assenza di riflessi e abbagliamenti; spazio sufficiente per cambiare posizione. Le stesse tutele si applicano, per quanto compatibili, al lavoro agile (smart working).
Domande frequenti
Da quante ore si è lavoratore al videoterminale?
Da almeno 20 ore settimanali di uso sistematico o abituale del VDT, dedotte le interruzioni. Solo oltre questa soglia scattano gli obblighi specifici di pause e sorveglianza sanitaria del Titolo VII.
Quante pause spettano al videoterminalista?
In assenza di previsioni contrattuali, 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa, non cumulabili e da effettuare lontano dal videoterminale, senza riduzione della retribuzione (art. 175).
Il lavoratore VDT deve fare la visita medica?
Sì. È prevista la sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica mirata a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico: quinquennale sotto i 50 anni, biennale sopra i 50 anni o in presenza di prescrizioni.
Chi paga gli occhiali per il VDT?
Quando il medico competente prescrive dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività al videoterminale, i relativi costi sono a carico del datore di lavoro.
Le regole VDT valgono anche in smart working?
Sì, per quanto compatibili. Anche nel lavoro agile il datore di lavoro deve garantire informazione e tutela ergonomica della postazione di lavoro al videoterminale.
Riferimenti normativi
- Artt. 172-179 D.Lgs. 81/08
- Art. 175 D.Lgs. 81/08
- Art. 176 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Videoterminalista, Lavoro al VDT
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