Le forme del pericolo meccanico
Il rischio meccanico raggruppa i pericoli generati dal contatto con parti mobili o da elementi in movimento. Le forme tipiche sono lo schiacciamento, il cesoiamento, il taglio, l’impigliamento e il trascinamento (es. organi rotanti, ingranaggi, cinghie), l’urto, la perforazione e la proiezione di materiale o parti (trucioli, frammenti). Riguarda macchine utensili, presse, trasportatori, robot, attrezzature portatili e mezzi di sollevamento. La gravità dipende da energia in gioco, accessibilità delle zone pericolose e frequenza di esposizione, in particolare durante regolazioni, pulizia e manutenzione.
Doppio binario normativo: prodotto e utilizzo
La sicurezza delle macchine poggia su due livelli complementari:
| Livello | Norma | Soggetto responsabile |
|---|---|---|
| Progettazione e immissione sul mercato | Direttiva 2006/42/CE (marcatura CE, RESS) | Fabbricante |
| Uso nei luoghi di lavoro | Titolo III, Capo I, D.Lgs. 81/08 (artt. 69-73) | Datore di lavoro utilizzatore |
Il fabbricante deve progettare la macchina sicura (ripari fissi e mobili interbloccati, dispositivi di sicurezza, arresto di emergenza) e fornirla con marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d’uso. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi (art. 70), idonee al lavoro e correttamente installate, e manutenerle.
Obblighi del datore di lavoro e misure
Gli artt. 71-73 impongono di scegliere attrezzature adeguate, garantirne la conformità nel tempo con manutenzione e verifiche periodiche (Allegato VII per le attrezzature soggette), affidarne l’uso a lavoratori incaricati e formati e assicurare l’informazione, formazione e addestramento specifici per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari (art. 73). Le misure tecniche privilegiano la prevenzione intrinseca e la segregazione delle zone pericolose con ripari e dispositivi di sicurezza, integrate da procedure (es. LOTO per la manutenzione), DPI e segnaletica. La coerenza tra libretti, dichiarazioni, registri di manutenzione, verbali di verifica e attestati di addestramento è l’evidenza richiesta in caso di ispezione o infortunio.
Domande frequenti
Quali pericoli rientrano nel rischio meccanico?
Schiacciamento, cesoiamento, taglio, impigliamento, trascinamento, urto, perforazione e proiezione di materiale o parti generati da macchine, organi in movimento e attrezzature di lavoro.
Quale norma regola la sicurezza delle macchine?
Due livelli complementari: la Direttiva 2006/42/CE per la progettazione e l’immissione sul mercato (a carico del fabbricante) e il Titolo III, Capo I, del D.Lgs. 81/08 per l’uso nei luoghi di lavoro (a carico del datore di lavoro).
Cosa deve verificare il datore di lavoro sulle attrezzature?
Che siano conformi alla normativa di prodotto (art. 70), idonee al lavoro e ben installate, e mantenute nel tempo con manutenzione e verifiche periodiche (Allegato VII per le attrezzature soggette).
Serve formazione specifica per usare le macchine?
Sì. L’art. 73 prevede informazione, formazione e addestramento specifici per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, oltre alle abilitazioni dell’Accordo del 22 febbraio 2012 per alcune attrezzature.
Cosa sono i ripari e i dispositivi di sicurezza?
Sono le protezioni che il fabbricante integra nella macchina (ripari fissi o mobili interbloccati, dispositivi di sicurezza, arresto di emergenza) per impedire l’accesso alle zone pericolose durante il funzionamento.
Riferimenti normativi
- Art. 70 D.Lgs. 81/08
- Art. 71 D.Lgs. 81/08
- Art. 73 D.Lgs. 81/08
- Allegato VII D.Lgs. 81/08
- Direttiva 2006/42/CE
Sinonimi
machine safety, rischio macchine, sicurezza delle macchine
Link correlati
- Direttiva macchine(glossario)
- Dichiarazione di conformità CE(glossario)
- Manuale istruzioni macchina(glossario)
- Piano manutenzione attrezzature(glossario)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi è l’esame globale e documentato di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzato a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma di miglioramento. È l’attività cardine, obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si formalizza nel DVR (artt. 2, 17 e 28 D.Lgs. 81/08).