Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è il documento specifico che disciplina l'impiego sicuro dei ponteggi metallici fissi. È previsto dall'art. 136 del D.Lgs. 81/08 e i suoi contenuti sono dettagliati nell'Allegato XXII. L'obbligo nasce dal fatto che il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi sono fasi ad altissimo rischio di caduta dall'alto: il PiMUS serve a pianificarle nel dettaglio, definendo le sequenze operative, i DPI anticaduta, gli ancoraggi e le misure collettive di protezione.
Il PiMUS è redatto dal datore di lavoro dell'impresa che esegue il montaggio, sulla base del progetto del ponteggio (autorizzazione ministeriale per gli schemi tipo, oppure progetto firmato da tecnico abilitato per le configurazioni non standard). Il documento deve indicare l'identificazione del ponteggio, i dati dell'impresa, le indicazioni per la formazione degli addetti, le istruzioni di montaggio e smontaggio, gli schemi grafici, le verifiche di sicurezza e le modalità d'uso. È strettamente collegato al libretto del ponteggio fornito dal fabbricante.
Il personale che monta, smonta o trasforma i ponteggi deve aver ricevuto la formazione specifica prevista dall'Allegato XXI, con aggiornamento periodico. Il PiMUS deve essere tenuto in cantiere a disposizione del preposto e degli addetti ai lavori, e va aggiornato ogni volta che la configurazione del ponteggio cambia. La sua assenza, o l'uso di ponteggi difformi dagli schemi autorizzati, è una delle non conformità più gravi rilevate nei controlli sui cantieri edili.
Riferimenti normativi
- Art. 136 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXI D.Lgs. 81/08
- Allegato XXII D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Piano di montaggio uso e smontaggio, piano ponteggi, PiMUS ponteggio
Link correlati
- PiMUS (scheda sintetica)(glossario)
- POS(glossario)
- Soluzioni per cantieri edili(servizio)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.