Il monitoraggio biologico misura la presenza di una sostanza, di un suo metabolita o di un effetto biologico precoce nei fluidi o tessuti del lavoratore (sangue, urine, aria espirata). A differenza del monitoraggio ambientale, che stima l'esposizione esterna, il monitoraggio biologico misura la dose effettivamente assorbita dall'organismo per tutte le vie di esposizione. I valori ottenuti vengono confrontati con limiti biologici di riferimento.
Nel quadro normativo italiano, il D.Lgs. 81/08 fissa nell'Allegato XXXIX un Valore Limite Biologico obbligatorio per il piombo e i suoi composti ionici (espresso come piombemia), con obbligo di sorveglianza sanitaria al superamento di determinate soglie indicate nel medesimo titolo sugli agenti chimici (Titolo IX, Capo I). Per le altre sostanze si fa riferimento ai valori indicati da organismi tecnico-scientifici: i BEI (Biological Exposure Indices) proposti dall'ACGIH statunitense sono i più utilizzati nella pratica, accanto ai valori di riferimento per la popolazione non esposta elaborati dalle società scientifiche di medicina del lavoro.
Il monitoraggio biologico, quando indicato, è parte integrante del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi. I BEI non sono limiti di legge ma soglie di confronto: il superamento non implica automaticamente un danno, ma segnala un'esposizione significativa che richiede approfondimento, revisione delle misure di prevenzione e, se del caso, aggiornamento del DVR. I dati del monitoraggio confluiscono nella cartella sanitaria e di rischio e contribuiscono a orientare il giudizio di idoneità.
Riferimenti normativi
- Art. 229 D.Lgs. 81/08
- Allegato XXXIX D.Lgs. 81/08
- Valori BEI ACGIH
Sinonimi
BEI, Biological Exposure Indices, valore limite biologico, VLB, monitoraggio biologico
Link correlati
- Protocollo sanitario(glossario)
- Cartella sanitaria e di rischio(glossario)
- Medico competente(glossario)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
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Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
La relazione ex art. 40 è la comunicazione annuale, con dati sanitari aggregati e anonimi, che il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio tramite il portale INAIL entro il 31 marzo. È prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08 e si redige secondo il modello dell’Allegato 3B.