Il fascicolo dell'opera, spesso indicato anche come fascicolo tecnico dell'opera, è il documento che accompagna un'opera edilizia per tutta la sua vita utile, fornendo le informazioni necessarie a eseguire in sicurezza i futuri interventi di manutenzione, riparazione e pulizia. È previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e la sua struttura è definita dall'Allegato XVI. Non va confuso con il PSC: mentre il PSC riguarda la sicurezza durante la realizzazione dell'opera, il fascicolo guarda al "dopo cantiere".
Il fascicolo è predisposto dal Coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente al PSC ed è eventualmente aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE) in funzione dell'evoluzione dei lavori. Secondo l'Allegato XVI si articola in tre capitoli: la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti; l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive per gli interventi successivi sull'opera (ad esempio accessi in copertura, ancoraggi per lavori in quota, impianti); i riferimenti alla documentazione di supporto (elaborati grafici, schemi degli impianti, certificazioni).
Il fascicolo non è richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria. Deve essere consegnato al committente al termine dei lavori e conservato presso di lui o presso l'amministratore del condominio, perché possa essere messo a disposizione delle imprese che in futuro interverranno sull'opera. Un fascicolo ben strutturato è uno strumento concreto di prevenzione: consente, ad esempio, di sapere in anticipo dove e come agganciarsi per lavorare su un tetto, riducendo il rischio di cadute dall'alto durante le manutenzioni.
Riferimenti normativi
- Art. 91 D.Lgs. 81/08
- Allegato XVI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Fascicolo tecnico dell’opera, fascicolo manutenzione opera
Link correlati
- PSC(glossario)
- Fascicolo tecnico(glossario)
- Strumenti digitali per CSP/CSE(tool)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.