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FAQ Formazione obbligatoria sicurezza

La formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro è disciplinata dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24/05/2025), che ha sostituito gli Accordi del 2011, 2012 e 2016; il periodo transitorio si è concluso il 24 maggio 2026. L'aggiornamento è quinquennale (6 ore) per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro e biennale (6 ore) per i preposti.

Riferimenti normativi principali: D.Lgs. 81/08 (art. 37 (formazione dei lavoratori)) · Accordo Stato-Regioni (17/04/2025 — Rep. 59/CSR) · D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 (art. 13 (revisione dell'accordo))

Domande frequenti

  • Quante ore di formazione deve fare un lavoratore neoassunto?

    Formazione generale 4 ore + formazione specifica in base al rischio: 4 ore (basso), 8 ore (medio), 12 ore (alto). Totale: 8, 12 o 16 ore. Da completare entro 60 giorni dall’assunzione (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).

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  • Quali corsi di sicurezza sono obbligatori in base alla mansione?

    Tutti i lavoratori: formazione generale 4h + specifica 4/8/12h (rischio basso/medio/alto). Preposti +12h. Dirigenti 12h. Datore di lavoro 16h. Datore-RSPP 16/32/48h. Addetti antincendio 4/8/16h (livello 1/2/3). Primo soccorso 12/16h (gruppi A/B-C). Più corsi specifici per attrezzature e DPI III.

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  • Ogni quanto va aggiornata la formazione sicurezza?

    L’aggiornamento è quinquennale (6 ore) per lavoratori e dirigenti e biennale (6 ore) per i preposti; 6 ore per RSPP/ASPP (variabile per macrosettore); 4 ore per addetti antincendio (con esercitazioni pratiche).

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  • Ogni quanto va rinnovata la formazione dei lavoratori?

    L’aggiornamento dei lavoratori è quinquennale e dura almeno 6 ore. Il termine decorre dalla data dell’attestato iniziale o dell’ultimo aggiornamento valido. La formazione va anticipata se cambiano mansione, attrezzature o rischi.

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  • Quante ore di formazione deve fare il preposto?

    Con l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 la formazione del preposto è di 12 ore (prima 8), aggiuntive a quella di lavoratore, in aula o videoconferenza sincrona (no e-learning) e con verifica finale. Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni.

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  • Quanto dura la formazione del preposto e ogni quanto va aggiornata?

    Formazione iniziale di 12 ore (aggiuntiva a quella di lavoratore, Accordo Stato-Regioni 17/04/2025) e aggiornamento di almeno 6 ore ogni 2 anni, in aula o videoconferenza sincrona: e-learning non ammesso (art. 37 D.Lgs. 81/08).

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  • Quanto dura la formazione del lavoratore per livello di rischio?

    Parte generale 4 ore (uguale per tutti) più parte specifica legata al rischio aziendale: 4 ore (rischio basso), 8 ore (medio), 12 ore (alto). Totale 8, 12 o 16 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni e l’art. 37 D.Lgs. 81/08.

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  • Ogni quanto va aggiornata la formazione dei lavoratori?

    L’aggiornamento della formazione del lavoratore è quinquennale, con durata minima di 6 ore nei cinque anni. Anche preposti e dirigenti hanno aggiornamento quinquennale, con durate proprie definite dall’Accordo Stato-Regioni.

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  • La formazione sicurezza in e-learning è valida?

    Sì, per la formazione generale dei lavoratori e per gli aggiornamenti di lavoratori, dirigenti e RSPP/ASPP. Con l’Accordo 17/04/2025 non è ammessa per il preposto, per la formazione specifica a rischio alto e per le esercitazioni pratiche (antincendio, primo soccorso).

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  • Quanto costa la formazione obbligatoria dei lavoratori?

    Formazione generale + specifica: 30–80€ a lavoratore (rischio basso, 8 ore), 60–150€ (medio, 12 ore), 90–250€ (alto, 16 ore). Aggiornamento quinquennale 25–90€. I corsi e-learning ammessi costano meno di quelli in aula.

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  • Quando è ammessa la formazione in e-learning per la sicurezza?

    L'e-learning è ammesso per la formazione generale dei lavoratori (4 h), per gli aggiornamenti e — limitatamente alla parte teorica — per dirigenti, RSPP/ASPP modulo A/C. È esclusa per preposti e per la formazione specifica a rischio alto (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).

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  • Quanto vale l’attestato di formazione sicurezza e come si verifica?

    L’attestato è personale e ha validità 5 anni dalla data di rilascio. Deve riportare ente erogatore, dati allievo, contenuti, ore, esito, codice univoco. È riconosciuto in tutta Italia e tra aziende diverse (per il modulo generale).

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