Quante ore di formazione deve fare il preposto?
Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)
Cosa è cambiato con il D.L. 146/2021
La conversione in L. 215/2021 ha modificato l’art. 37 D.Lgs. 81/08 imponendo:
- formazione del preposto in aula o in videoconferenza sincrona (no e-learning);
- aggiornamento periodico con cadenza biennale (6 ore), confermato dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025;
- verifica di apprendimento finale obbligatoria.
Contenuti minimi (12 ore — Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali;
- modalità di esercizio della funzione di controllo e vigilanza.
Datore di lavoro: nuovo obbligo
Il datore di lavoro deve individuare per iscritto i preposti e fornire loro la formazione (art. 18 c. 1 lett. b-bis).