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Quante ore di formazione deve fare il preposto?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Cosa è cambiato con il D.L. 146/2021

La conversione in L. 215/2021 ha modificato l’art. 37 D.Lgs. 81/08 imponendo:

  • formazione del preposto in aula o in videoconferenza sincrona (no e-learning);
  • aggiornamento periodico con cadenza biennale (6 ore), confermato dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025;
  • verifica di apprendimento finale obbligatoria.

Contenuti minimi (12 ore — Accordo Stato-Regioni 17/04/2025)

  • principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali;
  • modalità di esercizio della funzione di controllo e vigilanza.

Datore di lavoro: nuovo obbligo

Il datore di lavoro deve individuare per iscritto i preposti e fornire loro la formazione (art. 18 c. 1 lett. b-bis).