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Guida

Gestione sicurezza nei contratti di appalto

L’art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, informarlo sui rischi di sito, cooperare e coordinarsi redigendo il DUVRI con i costi della sicurezza non ribassabili. Negli appalti edili si applica invece il Titolo IV (PSC, POS, coordinatori).

Aggiornato il 2026-06-21 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Appalto interno: gli obblighi dell’art. 26

Affidare lavori, servizi o forniture a imprese esterne all’interno della propria azienda o unità produttiva non solleva il committente dalle responsabilità di sicurezza. L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone quattro obblighi cardine: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (visura, DURC, DVR, formazione), fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, cooperare e coordinarsi per eliminare i rischi da interferenza, e redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

DUVRI e costi della sicurezza

ElementoRegola
Quando serve il DUVRIQuando esistono rischi da interferenza tra le attività
Quando NON serveMere forniture, lavori intellettuali, attività di durata < 2 giorni senza rischi particolari (art. 26, c. 3-bis)
Costi della sicurezzaVanno indicati specificamente e NON sono soggetti a ribasso d’asta
Responsabilità solidaleCommittente e appaltatore rispondono in solido dei danni da rischi interferenziali

Il DUVRI è elaborato dal datore di lavoro committente e allegato al contratto di appalto; i costi della sicurezza da interferenze vanno quantificati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso.

Cantieri edili: si applica il Titolo IV

Quando l’appalto riguarda lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X), non si applica l’art. 26 ma il Titolo IV del D.Lgs. 81/08: il committente nomina, in presenza di più imprese, il coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE), si redigono il PSC e i POS, e la verifica dell’idoneità tecnico-professionale segue l’Allegato XVII. La distinzione è cruciale: confondere i due regimi è un errore frequente e sanzionato.

Passi operativi

  1. 1. Idoneità tecnico-professionale

    Acquisisci visura CCIAA, DURC, DVR appaltatore, formazione lavoratori, dichiarazione organico.

  2. 2. Informazione sui rischi

    Trasmetti per iscritto i rischi specifici dell’ambiente di lavoro all’appaltatore.

  3. 3. DUVRI

    Redigi e firma il DUVRI prima dell’inizio dei lavori. Includi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

  4. 4. Accessi e badge

    Implementa controllo accessi con badge nominali e formazione di benvenuto su rischi di sito.

  5. 5. Sopralluoghi congiunti

    Verifica periodica del rispetto delle misure concordate, con verbale.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Quando, nell’ambito di un appalto interno all’azienda committente, esistono rischi da interferenza tra le attività dell’appaltatore e quelle del committente. Non serve per mere forniture, lavori intellettuali o attività brevi senza rischi particolari (art. 26, c. 3-bis).

I costi della sicurezza sono soggetti a ribasso?

No: i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza vanno indicati specificamente nel contratto e non possono essere oggetto di ribasso d’asta.

Cos’è l’idoneità tecnico-professionale?

È la verifica che l’appaltatore sia in grado di eseguire i lavori in sicurezza: si acquisiscono visura CCIAA, DURC, DVR, formazione dei lavoratori e, nei cantieri, la documentazione dell’Allegato XVII.

L’art. 26 si applica anche ai cantieri edili?

No: per i lavori edili o di ingegneria civile dell’Allegato X si applica il Titolo IV (PSC, POS, CSP/CSE), non l’art. 26. Confondere i due regimi è un errore sanzionato.

Il committente è responsabile degli infortuni dell’appaltatore?

Per i rischi propri dell’appaltatore risponde l’appaltatore; per i danni derivanti da rischi interferenziali non eliminati committente e appaltatore rispondono in solido (art. 26, c. 4).

Riferimenti normativi

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XVII D.Lgs. 81/08
  • Titolo IV D.Lgs. 81/08

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