Appalto interno: gli obblighi dell’art. 26
Affidare lavori, servizi o forniture a imprese esterne all’interno della propria azienda o unità produttiva non solleva il committente dalle responsabilità di sicurezza. L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone quattro obblighi cardine: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (visura, DURC, DVR, formazione), fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, cooperare e coordinarsi per eliminare i rischi da interferenza, e redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
DUVRI e costi della sicurezza
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Quando serve il DUVRI | Quando esistono rischi da interferenza tra le attività |
| Quando NON serve | Mere forniture, lavori intellettuali, attività di durata < 2 giorni senza rischi particolari (art. 26, c. 3-bis) |
| Costi della sicurezza | Vanno indicati specificamente e NON sono soggetti a ribasso d’asta |
| Responsabilità solidale | Committente e appaltatore rispondono in solido dei danni da rischi interferenziali |
Il DUVRI è elaborato dal datore di lavoro committente e allegato al contratto di appalto; i costi della sicurezza da interferenze vanno quantificati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso.
Cantieri edili: si applica il Titolo IV
Quando l’appalto riguarda lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X), non si applica l’art. 26 ma il Titolo IV del D.Lgs. 81/08: il committente nomina, in presenza di più imprese, il coordinatore per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE), si redigono il PSC e i POS, e la verifica dell’idoneità tecnico-professionale segue l’Allegato XVII. La distinzione è cruciale: confondere i due regimi è un errore frequente e sanzionato.
Passi operativi
1. Idoneità tecnico-professionale
Acquisisci visura CCIAA, DURC, DVR appaltatore, formazione lavoratori, dichiarazione organico.
2. Informazione sui rischi
Trasmetti per iscritto i rischi specifici dell’ambiente di lavoro all’appaltatore.
3. DUVRI
Redigi e firma il DUVRI prima dell’inizio dei lavori. Includi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Accessi e badge
Implementa controllo accessi con badge nominali e formazione di benvenuto su rischi di sito.
5. Sopralluoghi congiunti
Verifica periodica del rispetto delle misure concordate, con verbale.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Quando, nell’ambito di un appalto interno all’azienda committente, esistono rischi da interferenza tra le attività dell’appaltatore e quelle del committente. Non serve per mere forniture, lavori intellettuali o attività brevi senza rischi particolari (art. 26, c. 3-bis).
I costi della sicurezza sono soggetti a ribasso?
No: i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza vanno indicati specificamente nel contratto e non possono essere oggetto di ribasso d’asta.
Cos’è l’idoneità tecnico-professionale?
È la verifica che l’appaltatore sia in grado di eseguire i lavori in sicurezza: si acquisiscono visura CCIAA, DURC, DVR, formazione dei lavoratori e, nei cantieri, la documentazione dell’Allegato XVII.
L’art. 26 si applica anche ai cantieri edili?
No: per i lavori edili o di ingegneria civile dell’Allegato X si applica il Titolo IV (PSC, POS, CSP/CSE), non l’art. 26. Confondere i due regimi è un errore sanzionato.
Il committente è responsabile degli infortuni dell’appaltatore?
Per i rischi propri dell’appaltatore risponde l’appaltatore; per i danni derivanti da rischi interferenziali non eliminati committente e appaltatore rispondono in solido (art. 26, c. 4).
Riferimenti normativi
- Art. 26 D.Lgs. 81/08
- Art. 90 D.Lgs. 81/08
- Allegato XVII D.Lgs. 81/08
- Titolo IV D.Lgs. 81/08
Link correlati
- Glossario: DUVRI(glossario)
- Idoneità tecnico-professionale(glossario)
- Glossario: DURC(glossario)
- Servizio DUVRI(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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- Guida
Come gestire un appalto secondo l'art. 26
Il committente che affida lavori, servizi o forniture deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, scambiare le informazioni sui rischi, cooperare e coordinare le misure ed elaborare il DUVRI per i rischi da interferenza. Definisci accessi e regole, controlla l'esecuzione e valuta l'esito.
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Come redigere un DUVRI efficace
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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DURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva
Il DURC è la certificazione telematica che attesta la regolarità di un’impresa nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. Ha validità di 120 giorni ed è requisito indispensabile per appalti pubblici, pagamenti della PA, incentivi e qualificazione delle imprese nei cantieri.