Il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), adottato con il Regolamento CE n. 1907/2006, è il principale quadro normativo europeo sulle sostanze chimiche. Si fonda sul principio per cui spetta a chi produce o importa sostanze dimostrarne la sicurezza d'uso («no data, no market»). La gestione tecnica è affidata all'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), con sede a Helsinki.
REACH si articola in quattro processi. La registrazione obbliga produttori e importatori di sostanze in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno a presentare un fascicolo tecnico all'ECHA. La valutazione consente all'Agenzia e agli Stati membri di esaminare i fascicoli e richiedere informazioni aggiuntive. L'autorizzazione riguarda le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, incluse nella «Candidate List» e poi nell'Allegato XIV): il loro uso è vietato salvo specifica autorizzazione. La restrizione (Allegato XVII) limita o vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di determinate sostanze.
Per l'azienda utilizzatrice (utilizzatore a valle) REACH si traduce in obblighi operativi concreti: utilizzare le sostanze coerentemente con gli scenari d'esposizione allegati alla Scheda Dati di Sicurezza estesa, verificare se le sostanze impiegate rientrano nella Candidate List o sono soggette a restrizione, e comunicare informazioni lungo la catena. Questi controlli si integrano con la valutazione del rischio chimico del D.Lgs. 81/08: una sostanza soggetta ad autorizzazione o restrizione richiede priorità nella sostituzione e un'analisi attenta delle alternative.
Riferimenti normativi
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Allegato XIV REACH (autorizzazione)
- Allegato XVII REACH (restrizioni)
Sinonimi
REACH, Registrazione sostanze chimiche UE
Link correlati
- Regolamento CLP(glossario)
- Scheda dati di sicurezza (SDS)(glossario)
- Agente chimico pericoloso(glossario)
- Audit conformità sicurezza(servizio)
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- Termine
Regolamento REACH
Il Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) disciplina registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche nell’UE, secondo il principio “no data, no market”. Impone agli operatori la registrazione delle sostanze presso l’ECHA e la trasmissione della scheda dati di sicurezza lungo la catena di fornitura.
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Regolamento CLP
Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose nell’UE, recependo il sistema globale armonizzato GHS dell’ONU. Definisce classi e categorie di pericolo, pittogrammi, avvertenze e frasi H/P che compaiono sull’etichetta e nella scheda dati di sicurezza.
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Regolamento CLP
Regolamento europeo CE 1272/2008 che recepisce il sistema GHS dell’ONU per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
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Rischio Chimico
Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.