Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che governa la sicurezza di un cantiere in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. È disciplinato dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08, con i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV. A differenza del POS, che è proprio di ciascuna impresa, il PSC ha una funzione di regia: individua e coordina le misure di sicurezza che riguardano l'intero cantiere e le interferenze tra le diverse imprese e lavoratori autonomi.
Il PSC viene redatto dal Coordinatore per la progettazione (CSP) prima della richiesta di presentazione delle offerte, ed è poi gestito e aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione (CSE). Comprende l'identificazione e la descrizione dell'opera, l'analisi dei rischi connessi all'area, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni, le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive, il cronoprogramma dei lavori e le misure di coordinamento per le fasi critiche. Una parte fondamentale è la stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta.
Il PSC è obbligatorio quando, indipendentemente dalla soglia di importo, in cantiere operano più imprese; in alcuni casi (ad esempio rischi particolari elencati nell'Allegato XI) la nomina del coordinatore e quindi il PSC sono richiesti anche con una sola impresa. Il documento deve essere consegnato alle imprese affidatarie ed esecutrici prima dell'inizio dei lavori, affinché possano redigere POS coerenti. Negli appalti pubblici, in assenza di obbligo di PSC, può subentrare il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Riferimenti normativi
- Art. 91 D.Lgs. 81/08
- Art. 100 D.Lgs. 81/08
- Allegato XV D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Piano di sicurezza e coordinamento, PSC cantiere
Link correlati
- POS — Piano Operativo di Sicurezza(glossario)
- CSP — Coordinatore in progettazione(glossario)
- Strumenti digitali per CSP/CSE(tool)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.