L'uso dei dispositivi di protezione individuale è regolato dal Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08. Il principio cardine, fissato dall'Art. 75, è che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da metodi di organizzazione del lavoro. Il DPI è quindi l'ultima barriera nella gerarchia delle misure di tutela, non la prima.
L'Art. 77 elenca gli obblighi del datore di lavoro: effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi non evitabili, individuare le caratteristiche necessarie dei DPI, valutarne l'idoneità anche in funzione della compatibilità reciproca quando si indossano più dispositivi, aggiornare la scelta al mutare delle condizioni, fornire i DPI conformi, mantenerli in efficienza con manutenzione e sostituzioni, e destinarli di norma a un uso personale. Deve inoltre garantire informazione, formazione e, per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, un addestramento specifico.
Gli obblighi non gravano solo sull'azienda. L'Art. 78 impone ai lavoratori di sottoporsi alla formazione e all'addestramento, di utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni, di averne cura, di non apportarvi modifiche e di segnalare difetti o inconvenienti rilevati. La consegna dei DPI va documentata (verbale di consegna nominativo) perché costituisce prova dell'adempimento in caso di ispezione o infortunio. La mancata fornitura o il mancato controllo sull'utilizzo espongono il datore di lavoro a sanzioni penali previste dall'Art. 87.
Riferimenti normativi
- Art. 75 D.Lgs. 81/08
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Art. 78 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
obblighi DPI, utilizzo dei DPI, consegna DPI
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