La notifica preliminare è una comunicazione formale, disciplinata dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08, con cui il committente o il responsabile dei lavori informa preventivamente gli organi di vigilanza dell'avvio di un cantiere. Va trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione territoriale (Ispettorato territoriale) del lavoro competenti per territorio. Il suo contenuto minimo è definito dall'Allegato XII e comprende, tra l'altro, data della comunicazione, indirizzo del cantiere, committente, natura dell'opera, coordinatori per la progettazione ed esecuzione, durata prevista, numero massimo presunto di lavoratori e di imprese, identificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi già selezionati.
L'obbligo sorge quando il cantiere rientra nei casi indicati dall'art. 99: in particolare quando è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, oppure quando, pur trattandosi inizialmente di un'unica impresa, l'entità presunta del cantiere supera i 200 uomini-giorno e i lavori comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI. La notifica va aggiornata ogni volta che intervengono mutamenti rilevanti rispetto a quanto comunicato.
Una copia della notifica preliminare, con gli eventuali aggiornamenti, deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. L'adempimento, di natura amministrativa, è spesso il primo segnale formale dell'apertura del cantiere e consente agli enti di programmare le attività ispettive: l'omissione o l'incompletezza espongono il committente e il responsabile dei lavori a sanzioni.
Riferimenti normativi
- Art. 99 D.Lgs. 81/08
- Allegato XII D.Lgs. 81/08
- Allegato XI D.Lgs. 81/08
Sinonimi
Notifica preliminare cantiere, Comunicazione preliminare art. 99
Link correlati
- PSC(glossario)
- CSP(glossario)
- Gestione cantieri edili(servizio)
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PiMUS — Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi
Il PiMUS è il piano redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue il montaggio, l’uso e lo smontaggio del ponteggio (art. 136). È obbligatorio per ogni ponteggio, è redatto da persona competente seguendo i contenuti minimi dell’Allegato XXII e deve essere disponibile in cantiere e accessibile al preposto e agli addetti.
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PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.