La malattia professionale è una patologia contratta a causa dell'attività lavorativa, in modo lento e progressivo, a differenza dell'infortunio che ha origine da una causa violenta e concentrata nel tempo. Il sistema italiano distingue tra malattie tabellate e non tabellate. Le malattie tabellate sono elencate in apposite tabelle approvate con decreto ministeriale (distinte per industria e agricoltura), che indicano per ciascuna patologia le lavorazioni che la possono causare e il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Il vantaggio del regime tabellare risiede nella presunzione legale di origine: se il lavoratore dimostra di aver svolto la lavorazione indicata in tabella, di essere affetto dalla malattia corrispondente e che essa si è manifestata entro il periodo previsto, non deve provare il nesso causale con l'attività, che si presume sussistente. Spetta semmai all'INAIL fornire l'eventuale prova contraria. Le tabelle sono periodicamente aggiornate per recepire l'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche.
Resta sempre possibile il riconoscimento delle malattie non tabellate (o di malattie tabellate manifestatesi oltre il periodo previsto): in questi casi, però, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e l'esposizione lavorativa ricade sul lavoratore, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale del cosiddetto sistema misto. È inoltre previsto un obbligo, per il medico, di denuncia delle malattie professionali, e per il datore di lavoro di specifici adempimenti assicurativi; il riconoscimento può dare diritto alle prestazioni INAIL, incluse, nei casi più gravi, l'indennizzo del danno biologico e la rendita.
Riferimenti normativi
- Art. 3 e Art. 211 D.P.R. 1124/1965
- D.M. 09/04/2008 (elenco malattie professionali)
- D.Lgs. 38/2000
Sinonimi
Tecnopatia tabellata, Malattia professionale in tabella
Link correlati
- Rendita INAIL(glossario)
- Sorveglianza sanitaria(glossario)
- Medico competente(glossario)
Continua a leggere
- Termine
Medico Competente (MC)
Il medico competente è il medico specializzato in medicina del lavoro che il datore di lavoro nomina quando la valutazione dei rischi richiede la sorveglianza sanitaria. Effettua le visite, esprime i giudizi di idoneità e collabora alla prevenzione ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08.
- Termine
OT23 — Oscillazione del Tasso INAIL per Prevenzione
L’OT23 è il modello con cui un’azienda chiede all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per gli interventi di miglioramento della sicurezza realizzati l’anno precedente in aggiunta agli obblighi di legge. La riduzione (OSS) è scaglionata per dimensione, fino al 28% per le imprese più piccole.
- Termine
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, svolti dal medico competente, per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi specifici. È obbligatoria quando la valutazione dei rischi la richiede e si conclude con il giudizio di idoneità (art. 41 D.Lgs. 81/08).
- Termine
Giudizio di Idoneità
Il giudizio di idoneità è la valutazione conclusiva con cui il medico competente, al termine della sorveglianza sanitaria, certifica se il lavoratore è idoneo alla mansione specifica. Previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, può essere di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, ed è impugnabile entro 30 giorni.