Il libretto formativo del cittadino è uno strumento di tracciamento delle competenze del lavoratore: raccoglie in modo strutturato le esperienze formative e professionali acquisite nel tempo, comprese le attestazioni dei percorsi di apprendimento. La sua origine normativa risale al D.Lgs. 276/2003 (art. 2, comma 1, lett. i, di attuazione della legge Biagi) ed è stato successivamente richiamato dalle politiche sull'apprendimento permanente e dal sistema di certificazione delle competenze.
Nell'ambito della salute e sicurezza, il libretto formativo è rilevante perché può documentare le formazioni effettuate dal lavoratore — formazione generale e specifica, addestramento all'uso di attrezzature, abilitazioni — agevolando il riconoscimento dei crediti formativi e la mobilità tra aziende. Gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione fanno riferimento al concetto di tracciabilità dei percorsi e di non duplicazione di moduli già validamente frequentati: in questo senso il libretto può essere un supporto utile, anche se nella pratica la prova della formazione resta affidata agli attestati e ai registri aziendali.
È importante non confondere il libretto formativo del cittadino con il "libretto sanitario" o con il fascicolo sanitario del lavoratore: il primo riguarda le competenze e la formazione, gli altri la sorveglianza sanitaria. Va inoltre distinto dagli strumenti aziendali interni con cui il datore di lavoro documenta gli adempimenti formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Sul piano operativo, molte aziende e organismi paritetici gestiscono oggi questi dati in formato digitale, integrando attestati con QR code e archivi consultabili in caso di ispezione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 276/2003 art. 2
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Sinonimi
Libretto formativo, libretto delle competenze
Link correlati
- Formazione dei lavoratori(glossario)
Continua a leggere
- Termine
Libretto formativo del lavoratore
Libretto formativo del lavoratore: Raccolta delle evidenze formative del lavoratore, utile per dimostrare corsi, aggiornamenti e addestramenti svolti.
- Termine
Attestato di formazione sicurezza
L’attestato di formazione è il documento che certifica il completamento di un corso in salute e sicurezza con esito positivo della verifica di apprendimento. Discende dall’obbligo formativo dell’art. 37 e dagli Accordi Stato-Regioni, che ne fissano contenuti minimi, durata e gli elementi essenziali da riportare.
- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
- Termine
PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).