La cassetta di primo soccorso è il contenitore dei materiali sanitari minimi che ogni luogo di lavoro deve avere a disposizione per gli interventi di primo soccorso. L'obbligo deriva dall'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e i contenuti minimi sono fissati dal D.M. 388/2003: l'Allegato 1 elenca la dotazione della cassetta di pronto soccorso per le aziende dei gruppi A e B, mentre l'Allegato 2 definisce il pacchetto di medicazione previsto per le aziende del gruppo C e per le unità con pochi lavoratori. Tra i materiali tipici rientrano guanti monouso, garze sterili, disinfettante, cerotti, bende, lacci emostatici, forbici, teli sterili e dispositivi per la protezione nella respirazione.
La cassetta deve essere facilmente accessibile, segnalata con l'apposito cartello a croce bianca su fondo verde, custodita in luogo idoneo e adeguatamente protetta. Una sola cassetta in azienda spesso non basta: in presenza di più reparti, piani o sedi distanti occorre prevederne più di una, così che il presidio sia raggiungibile in tempi brevi da qualunque postazione. Sui mezzi di trasporto e nei cantieri valgono criteri analoghi di prossimità.
Elemento cruciale, ma spesso trascurato, è la gestione nel tempo: il datore di lavoro deve garantire il ripristino di quanto utilizzato e il controllo periodico delle scadenze del materiale (disinfettanti e dispositivi sterili hanno una data di scadenza). È consigliabile assegnare la verifica periodica a un addetto e tenerne traccia, anche per dimostrare in caso di ispezione la corretta manutenzione del presidio. La dotazione va comunque adeguata ai rischi specifici emersi dalla valutazione dei rischi e al parere del medico competente, ove nominato.
Riferimenti normativi
- Art. 45 D.Lgs. 81/08
- D.M. 388/2003 — Allegato 1
- D.M. 388/2003 — Allegato 2
Sinonimi
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, kit di primo soccorso
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Addetto Primo Soccorso
L’addetto al primo soccorso è il lavoratore designato dal datore di lavoro per prestare i primi interventi di soccorso in azienda in attesa dei mezzi di emergenza. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 45 D.Lgs. 81/08) e la formazione, definita dal D.M. 388/2003, è differenziata per gruppo aziendale A, B o C.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.