Per cantiere temporaneo o mobile si intende, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile compresi nell'elenco dell'Allegato X. Rientrano in questo elenco, tra gli altri, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, scavi e movimenti terra. La caratteristica distintiva è la natura provvisoria e spesso mutevole dell'insediamento, che si esaurisce con il completamento dell'opera.
La qualificazione di un'area come cantiere temporaneo o mobile attiva l'intero apparato del Titolo IV del Testo Unico: nomina di figure dedicate (committente, responsabile dei lavori, coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione), redazione di documenti specifici (PSC, POS, PiMUS, fascicolo dell'opera) e adempimenti come la notifica preliminare. Gli obblighi scattano in modo graduato in funzione della presenza di più imprese, dell'entità dei lavori (uomini-giorno) e della presenza di rischi particolari.
Il Titolo IV recepisce la Direttiva europea 92/57/CEE sui cantieri ed è affiancato dall'Allegato XIII (prescrizioni per gli apprestamenti e i servizi di logistica) e dagli altri allegati tecnici. Distinguere correttamente se un'attività ricada o meno nel concetto di cantiere è il primo passo per impostare la gestione documentale: una manutenzione ordinaria su impianti, ad esempio, può non configurare un cantiere edile, mentre un rifacimento di copertura con lavori in quota vi rientra pienamente.
Riferimenti normativi
- Art. 89 D.Lgs. 81/08
- Allegato X D.Lgs. 81/08
- Titolo IV D.Lgs. 81/08
- Direttiva 92/57/CEE
Sinonimi
Cantiere edile, Cantiere temporaneo, Cantiere mobile
Link correlati
- PSC(glossario)
- POS(glossario)
- Soluzioni per l’edilizia(servizio)
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- Termine
POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è il documento di pianificazione della sicurezza dell’intero cantiere, redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Valuta i rischi e le interferenze e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).
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CSP — Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Il CSP è il tecnico nominato dal committente nei cantieri con più imprese che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo dell’opera durante la progettazione. Deve possedere i requisiti dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 e svolge i compiti elencati all’art. 91.
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CSE — Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Il CSE è il tecnico che, durante l’esecuzione dei lavori, verifica l’applicazione del PSC e dei POS, coordina le imprese, segnala le inadempienze al committente e può proporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave. Compiti e requisiti sono definiti dagli artt. 92 e 98 D.Lgs. 81/08.