Quando è obbligatoria la valutazione
Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) impone la valutazione del rischio chimico per la salute a tutte le attività in cui sono presenti agenti chimici pericolosi, anche se utilizzati in modo accessorio (es. pulizie, manutenzione). La valutazione deve precedere l'inizio dell'attività e va aggiornata a ogni variazione significativa (nuove sostanze, nuovi processi, cambi di classificazione). Il datore di lavoro deve distinguere il rischio per la salute (esposizione a sostanze pericolose) dal rischio per la sicurezza (incendio, esplosione, reazioni pericolose).
Il modello MoVaRisCh
MoVaRisCh è un algoritmo, sviluppato dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, che stima il rischio combinando un indice di pericolosità (P), basato sulle frasi di rischio/indicazioni di pericolo H, con un indice di esposizione (E). Per via inalatoria l'esposizione dipende da proprietà chimico-fisiche, quantità in uso, tipo di utilizzo e distanza dalla sorgente; per via cutanea da una scala dedicata.
| Valore di R | Classificazione per la salute |
|---|---|
| R < 15 | Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute |
| 15 ≤ R < 21 | Intervallo di incertezza: rivedere i dati e affinare la stima |
| R ≥ 21 | Rischio NON irrilevante per la salute: scattano misure rafforzate |
Quando il rischio non è irrilevante per la salute, si applicano misure specifiche di prevenzione e protezione (art. 225), sorveglianza sanitaria (art. 229) e, ove necessario, misurazione degli agenti con confronto ai valori limite di esposizione professionale.
Gerarchia delle misure
Le misure seguono la gerarchia dell'art. 225: prima la sostituzione dell'agente pericoloso con uno meno pericoloso (sempre da valutare per legge), poi la riduzione al minimo tramite sistemi chiusi e progettazione di processi sicuri, l'aspirazione localizzata e le misure organizzative, e solo da ultimo i DPI. Per gli agenti cancerogeni e mutageni si applica invece il Capo II del Titolo IX, più stringente.
Passi operativi
1. Inventario sostanze
Censisci tutte le sostanze e miscele utilizzate, anche occasionalmente, con quantità e SDS aggiornate.
2. Classificazione CLP
Verifica le frasi H sulle SDS. Attenzione ai cambi di classificazione (es. CMR).
3. Calcola gli indici
Per ogni esposizione: indice di pericolosità (P) e indice di esposizione (E = D × d × f). R = P × E.
4. Confronta con la soglia
R ≤ 15 rischio basso; 16-21 medio; > 21 irrilevante non applicabile, va in valutazione approfondita.
5. Misure preventive
Sostituzione (preferibile), sistemi chiusi, aspirazione localizzata, DPI, sorveglianza sanitaria, monitoraggio biologico.
Domande frequenti
Chi deve valutare il rischio chimico?
Ogni datore di lavoro la cui attività comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, anche solo accessoria come pulizie o manutenzione. La valutazione va inserita nel DVR prima dell’inizio dell’attività.
Cosa significa rischio "irrilevante per la salute"?
È la soglia del Titolo IX sotto la quale, secondo la valutazione, non sono richieste misure rafforzate né sorveglianza sanitaria specifica. Con MoVaRisCh corrisponde indicativamente a un indice R inferiore a 15.
Il metodo MoVaRisCh è obbligatorio?
No: è uno degli algoritmi riconosciuti per stimare il rischio. La legge impone la valutazione, non uno strumento specifico; MoVaRisCh è diffuso perché validato e tracciabile, ma può essere integrato da misurazioni strumentali.
Quando serve la sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?
Quando il rischio per la salute non è irrilevante (art. 229) o per gli agenti con valore limite biologico. Il medico competente definisce visite ed eventuale monitoraggio biologico nel protocollo sanitario.
Qual è la prima misura da adottare?
La sostituzione dell’agente pericoloso con uno meno pericoloso, che il datore di lavoro è tenuto a valutare per legge. Solo se non praticabile si passa a sistemi chiusi, aspirazione localizzata e, da ultimo, ai DPI.
Riferimenti normativi
- Art. 223 D.Lgs. 81/08
- Art. 225 D.Lgs. 81/08
- Art. 229 D.Lgs. 81/08
- Reg. CE 1907/2006 (REACH)
- Reg. CE 1272/2008 (CLP)
Link correlati
- Rischio chimico(glossario)
- Agente chimico pericoloso(glossario)
- Regolamento CLP(glossario)
- Chemical & ATEX Manager(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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Rischio Chimico
Il rischio chimico deriva dalla presenza di agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro. Va valutato considerando proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell’esposizione e circostanze d’uso, secondo il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, con misure graduate in base all’entità del rischio.
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SDS — Scheda Dati di Sicurezza
La SDS (Scheda Dati di Sicurezza) è il documento che il fornitore deve trasmettere all’utilizzatore professionale di una sostanza o miscela pericolosa. Prevista dall’art. 31 del Regolamento REACH e strutturata in 16 sezioni standardizzate, è la fonte primaria per la valutazione del rischio chimico e la scelta dei DPI.
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Registro cancerogeni
Il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è il documento, previsto dall’art. 243, in cui il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti, l’attività svolta, l’agente e, ove noto, il valore dell’esposizione. È istituito e aggiornato dal medico competente e trasmesso a INAIL e organi di vigilanza.
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Scheda dati di sicurezza SDS
La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento, previsto dall’art. 31 del Regolamento REACH e dall’Allegato II, con cui il fornitore comunica pericoli, misure di prevenzione e gestione delle emergenze di sostanze e miscele pericolose. È strutturata in 16 sezioni obbligatorie ed è la base per la valutazione del rischio chimico nel DVR.