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Guida

Valutazione del rischio chimico: metodo MoVaRisCh

La valutazione del rischio chimico è obbligatoria per ogni azienda che usa, anche occasionalmente, agenti chimici pericolosi (Titolo IX D.Lgs. 81/08). Il modello MoVaRisCh stima il rischio per la salute e per la sicurezza tramite indici. Ecco come applicarlo passo dopo passo.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando è obbligatoria la valutazione

Il Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232) impone la valutazione del rischio chimico per la salute a tutte le attività in cui sono presenti agenti chimici pericolosi, anche se utilizzati in modo accessorio (es. pulizie, manutenzione). La valutazione deve precedere l'inizio dell'attività e va aggiornata a ogni variazione significativa (nuove sostanze, nuovi processi, cambi di classificazione). Il datore di lavoro deve distinguere il rischio per la salute (esposizione a sostanze pericolose) dal rischio per la sicurezza (incendio, esplosione, reazioni pericolose).

Il modello MoVaRisCh

MoVaRisCh è un algoritmo, sviluppato dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, che stima il rischio combinando un indice di pericolosità (P), basato sulle frasi di rischio/indicazioni di pericolo H, con un indice di esposizione (E). Per via inalatoria l'esposizione dipende da proprietà chimico-fisiche, quantità in uso, tipo di utilizzo e distanza dalla sorgente; per via cutanea da una scala dedicata.

Valore di RClassificazione per la salute
R < 15Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
15 ≤ R < 21Intervallo di incertezza: rivedere i dati e affinare la stima
R ≥ 21Rischio NON irrilevante per la salute: scattano misure rafforzate

Quando il rischio non è irrilevante per la salute, si applicano misure specifiche di prevenzione e protezione (art. 225), sorveglianza sanitaria (art. 229) e, ove necessario, misurazione degli agenti con confronto ai valori limite di esposizione professionale.

Gerarchia delle misure

Le misure seguono la gerarchia dell'art. 225: prima la sostituzione dell'agente pericoloso con uno meno pericoloso (sempre da valutare per legge), poi la riduzione al minimo tramite sistemi chiusi e progettazione di processi sicuri, l'aspirazione localizzata e le misure organizzative, e solo da ultimo i DPI. Per gli agenti cancerogeni e mutageni si applica invece il Capo II del Titolo IX, più stringente.

Passi operativi

  1. 1. Inventario sostanze

    Censisci tutte le sostanze e miscele utilizzate, anche occasionalmente, con quantità e SDS aggiornate.

  2. 2. Classificazione CLP

    Verifica le frasi H sulle SDS. Attenzione ai cambi di classificazione (es. CMR).

  3. 3. Calcola gli indici

    Per ogni esposizione: indice di pericolosità (P) e indice di esposizione (E = D × d × f). R = P × E.

  4. 4. Confronta con la soglia

    R ≤ 15 rischio basso; 16-21 medio; > 21 irrilevante non applicabile, va in valutazione approfondita.

  5. 5. Misure preventive

    Sostituzione (preferibile), sistemi chiusi, aspirazione localizzata, DPI, sorveglianza sanitaria, monitoraggio biologico.

Domande frequenti

Chi deve valutare il rischio chimico?

Ogni datore di lavoro la cui attività comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, anche solo accessoria come pulizie o manutenzione. La valutazione va inserita nel DVR prima dell’inizio dell’attività.

Cosa significa rischio "irrilevante per la salute"?

È la soglia del Titolo IX sotto la quale, secondo la valutazione, non sono richieste misure rafforzate né sorveglianza sanitaria specifica. Con MoVaRisCh corrisponde indicativamente a un indice R inferiore a 15.

Il metodo MoVaRisCh è obbligatorio?

No: è uno degli algoritmi riconosciuti per stimare il rischio. La legge impone la valutazione, non uno strumento specifico; MoVaRisCh è diffuso perché validato e tracciabile, ma può essere integrato da misurazioni strumentali.

Quando serve la sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?

Quando il rischio per la salute non è irrilevante (art. 229) o per gli agenti con valore limite biologico. Il medico competente definisce visite ed eventuale monitoraggio biologico nel protocollo sanitario.

Qual è la prima misura da adottare?

La sostituzione dell’agente pericoloso con uno meno pericoloso, che il datore di lavoro è tenuto a valutare per legge. Solo se non praticabile si passa a sistemi chiusi, aspirazione localizzata e, da ultimo, ai DPI.

Riferimenti normativi

  • Art. 223 D.Lgs. 81/08
  • Art. 225 D.Lgs. 81/08
  • Art. 229 D.Lgs. 81/08
  • Reg. CE 1907/2006 (REACH)
  • Reg. CE 1272/2008 (CLP)

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