Il piano di emergenza interno è il documento che descrive come l'azienda affronta le situazioni di emergenza — incendio, esplosione, terremoto, allagamento, fuga di sostanze pericolose, necessità di evacuazione — per proteggere lavoratori e presenti. Nell'ambito della sicurezza sul lavoro l'obbligo deriva dagli artt. 18, 43 e 46 del D.Lgs. 81/08 in tema di gestione delle emergenze, mentre i contenuti del piano di emergenza e del piano di evacuazione per i luoghi di lavoro soggetti a rischio incendio sono dettagliati dal D.M. 2 settembre 2021 (criteri per la gestione della sicurezza antincendio). Va distinto dal Piano di Emergenza Esterno (PEE), che riguarda gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è predisposto dall'autorità.
Il piano di emergenza interno contiene, in genere: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione e i percorsi di esodo verso i luoghi sicuri, le modalità di diffusione dell'allarme e di chiamata dei soccorsi esterni, i compiti del personale incaricato (addetti antincendio e primo soccorso, coordinatore dell'emergenza), le misure specifiche per persone con disabilità o esigenze particolari, e le planimetrie con l'indicazione di uscite, presìdi e punti di raccolta. È strettamente collegato alla designazione degli addetti alle emergenze e al registro dei controlli antincendio.
Il piano deve essere adeguato alle caratteristiche reali del luogo di lavoro, conosciuto dai lavoratori e verificato con prove pratiche periodiche di evacuazione, da effettuare di norma almeno una volta all'anno. Va aggiornato quando cambiano il layout, le attività, gli impianti o l'organico. La sua efficacia non dipende solo dalla redazione formale, ma dalla formazione e dall'addestramento delle persone: un piano scritto ma sconosciuto agli occupanti non garantisce un'evacuazione ordinata. Per questo informazione, segnaletica e prove ricorrenti sono parte integrante della sua gestione.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 43 D.Lgs. 81/08
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- D.M. 2 settembre 2021
Sinonimi
PEI, piano di emergenza ed evacuazione, piano emergenza interno
Link correlati
- Addetto antincendio(glossario)
- Addetto al primo soccorso(glossario)
- Registro dei controlli antincendio(glossario)
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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PEE — Piano di Emergenza Esterno
PEE — Piano di Emergenza Esterno: Piano predisposto dall’autorità competente per gestire gli incidenti rilevanti che possono avere effetti fuori dallo stabilimento.