L'estintore è il presidio antincendio di primo intervento più diffuso: serve a spegnere o contenere un principio di incendio nei primissimi minuti, quando l'azione di una persona formata può ancora essere efficace. Esistono estintori portatili (di massa contenuta, da usare manualmente) e carrellati (di maggiore capacità, montati su ruote). La scelta dell'agente estinguente dipende dalle classi di fuoco presenti: classe A (solidi), B (liquidi infiammabili), C (gas), D (metalli) e F (oli e grassi da cucina). Gli agenti più comuni sono la polvere, l'anidride carbonica (CO2), la schiuma e gli estinguenti specifici per la classe F.
Il numero, il tipo e la distribuzione degli estintori derivano dalla valutazione del rischio incendio e dalle regole tecniche applicabili: vanno collocati in posizione segnalata, visibile e facilmente raggiungibile, lungo i percorsi e in prossimità delle uscite e delle lavorazioni a rischio, in modo che la distanza da percorrere per raggiungerne uno sia contenuta. La capacità estinguente minima e la densità dei presìdi sono parametri tecnici che il progettista o il valutatore definisce in funzione del rischio e della superficie.
Gli estintori sono attrezzature di lavoro e presìdi soggetti a manutenzione obbligatoria secondo la norma UNI 9994-1, che disciplina le fasi di sorveglianza, controllo periodico (di norma semestrale), revisione e collaudo, ciascuna con cadenze proprie in base al tipo di estintore. Gli esiti vanno registrati nel registro dei controlli antincendio e sul cartellino di manutenzione applicato all'apparecchio. È compito del datore di lavoro garantire l'efficienza dei presìdi e la formazione degli addetti antincendio al loro corretto utilizzo: un estintore presente ma scarico, non revisionato o non raggiungibile è, di fatto, una protezione inesistente.
Riferimenti normativi
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- D.M. 02/09/2021
- Norma UNI 9994-1
Sinonimi
estintori, estintore portatile, estintore carrellato
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.