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I costi della sicurezza nei contratti d’appalto sono soggetti a ribasso?

Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)

Norma di riferimento

  • D.Lgs. 81/08 art. 26 c. 5: nei contratti d'appalto/somministrazione, il committente indica i costi delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenza. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
  • D.Lgs. 36/2023 art. 41 c. 14 (Codice dei Contratti Pubblici): conferma il principio per gli appalti pubblici, sia per i costi da interferenza sia per gli oneri propri della sicurezza dell'impresa (questi ultimi inseriti nell'offerta come voce non comprimibile).

Distinzione operativa

VoceSoggetta a ribasso
Costi sicurezza da interferenze (DUVRI)NO
Oneri di sicurezza interni all'impresa (PSC)NO
Costi della manodoperaNO (D.Lgs. 36/2023 art. 41 c. 14)

Verifiche del committente

  • Annotare nei verbali di consegna lavori l'avvenuta verifica degli oneri.
  • Nei contratti privati, allegare il DUVRI con quadro economico separato.

Conseguenze del mancato rispetto

Nullità delle clausole contrattuali che imputino al ribasso i costi sicurezza; possibile annullamento dell'aggiudicazione negli appalti pubblici (giurisprudenza ANAC consolidata).